Esenzione Irpef pensione privilegiata militare di leva e limiti del giudicato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 55 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica il giudizio di appello davanti alla Corte dei conti è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per i soli motivi di diritto, restando escluse le questioni di fatto relative alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio o di guerra e alla classifica o aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso di vizio di motivazione. L’esenzione dall’IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei militari di leva, riconosciuta dalla Corte cost. n. 387 del 1989, presuppone che l’infermità posta a fondamento del trattamento pensionistico sia insorta durante il periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio. Non è vincolante, ai fini dell’accertamento dell’insorgenza dell’infermità in tale periodo, l’affermazione contenuta in una precedente pronuncia che costituisca obiter dictum, poiché il giudicato copre solo gli accertamenti che si presentano come premessa indefettibile della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in pensione, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’esenzione fiscale sul proprio trattamento di privilegio, sostenendo che l’infermità riconosciuta sia insorta nel periodo corrispondente al servizio di leva. La Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 702/2023, aveva respinto il ricorso, rilevando che la patologia si era manifestata in occasione del ricovero del 2 febbraio 1977 e che non era provata l’insorgenza durante la ferma obbligatoria.

L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 7, secondo comma, c.g.c.: la sentenza n. 1818/2007 della Sezione Lazio avrebbe affermato la dipendenza dell’infermità da causa di servizio insorta nel periodo di leva, costituendo cosa giudicata. Il Ministero della difesa ha resistito, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che limita il gravame ai soli motivi di diritto, escludendo le questioni di fatto concernenti la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la classifica o l’aggravamento di infermità o lesioni, salvo che sia dedotto un vizio di motivazione. Il gravame è stato ritenuto ammissibile limitatamente al profilo di errore di diritto in ordine all’esenzione IRPEF.

Nel merito, la questione è stata incentrata sugli effetti della Corte cost. n. 387 del 1989, che ha esteso l’esenzione dall’IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei militari di leva, sul presupposto del carattere non reddituale del trattamento. La Corte ha richiamato i chiarimenti ministeriali e il parere del Consiglio di Stato n. 1138/1997, recepito nella circolare n. 104 del 19 maggio 2000, secondo cui anche il servizio in ferma volontaria può essere equiparato a quello di leva, nei limiti del periodo di ferma obbligatoria. L’esenzione presuppone, in ogni caso, che l’infermità si sia verificata durante il periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

La Corte ha poi verificato la posizione temporale del caso concreto: l’appellante è stato ammesso al servizio con ferma triennale a partire dal 3 maggio 1975; l’infermità è stata diagnosticata il 2 febbraio 1977, in occasione del ricovero presso l’ospedale militare. Applicando l’art. 81 del d.P.R. n. 237 del 1964 e la riduzione della ferma disposta dalla legge n. 191 del 1975, per i militari già in servizio nel 1975 la ferma di leva era di quattordici mesi, iniziata con l’incorporazione il 3 maggio 1975 e terminata il 3 luglio 1976. L’evento è dunque occorso in periodo successivo alla scadenza della ferma obbligatoria.

Quanto al richiamo alla sentenza n. 1818/2007, la Corte ha escluso che le affermazioni ivi contenute siano vincolanti. Il giudicato copre gli accertamenti logicamente indispensabili ai fini della decisione, non le enunciazioni incidentali: le argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono prive di effetti giuridici e non influenzano la decisione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Nella carenza di elementi documentali su un’insorgenza della patologia prima del 2 febbraio 1977, i motivi di impugnazione sono stati ritenuti infondati.

L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata; le spese di difesa, liquidate in euro 500,00, seguono la soccombenza, mentre nulla è dovuto per le spese di giudizio trattandosi di giudizio di natura previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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