Il concessionario perde il discarico se la riscossione è disordinata ed episodica (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 29 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico opposto dall’ente locale al concessionario della riscossione è legittimo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, quando l’attività di recupero si riveli disordinata, episodica e frazionata in numerosi atti meramente ripetitivi, diluita nel tempo e caratterizzata da lunghe e ingiustificate pause nella sequenza procedimentale, con effetti sulla prescrizione del diritto e sull’efficacia dell’azione di esecuzione. Il giudizio promosso dal concessionario non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili: i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano su tale diritto. In caso di rigetto del ricorso, la definizione agevolata con il pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo non è più applicabile e la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, oltre interessi e spese.
Il Fatto
Il Comune di Teramo affidava alla SO.G.E.T. s.p.a. la riscossione dei propri crediti. Dopo una verifica su 142 partite, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. La società impugnava tutti i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo del Comune, che riteneva disciplinato dalla normativa derogatoria del 2015.
Il contenzioso ha conosciuto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione. Il giudizio in esame riguarda una singola partita, riferita a ruoli 2010 e 2014 per ICI e oneri aggiuntivi, per la quale la società deduce di aver compiuto tutte le attività utili alla tutela del credito.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria precedente decisione, alla cui motivazione fa pieno rinvio, ove ha stabilito che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c. g. c. non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore e non costituisce azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma riguarda la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Ne deriva che anche l’eventuale illegittimità del provvedimento rileva solo se incide sul diritto al rimborso.
Sul piano sostanziale, la Corte conferma che ai rapporti tra il Comune e la società si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 51/2019 e dalla successiva n. 66/2022. È quindi infondata la tesi della ricorrente sulla pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità in base a norme inapplicabili.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per un parziale accoglimento. Con riferimento a una delle ingiunzioni fiscali, la stessa risulta interamente saldata: poiché parte delle partite creditorie è stata riscossa, deve escludersi la legittimità del diniego rispetto a essa. Il ricorso va invece respinto per l’importo ancora dovuto sull’altra ingiunzione, poiché la documentazione evidenzia una riscossione disordinata, episodica e frazionata, con verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e atti esecutivi non tempestivi, privi di esito. Nell’arco di oltre un decennio l’attività si è limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione, senza formali interlocuzioni con il Comune.
Quanto al quantum, la Corte esclude l’applicabilità della riduzione a un ottavo prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, che presuppone il pagamento entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo. Il beneficio trova ratio in una definizione immediata volta a prevenire la controversia: quando il ricorso è proposto e rigettato, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, oltre interessi e spese. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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