Concessionario della sosta è agente contabile e deve rendicontare i proventi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 231 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario del servizio di sosta a pagamento negli stalli comunali, che ha il maneggio delle somme riscosse dagli utenti, riveste la qualifica di agente contabile esterno ed è tenuto alla presentazione del conto giudiziale. Elementi necessari e sufficienti di tale qualifica sono il carattere pubblico dell’ente e del denaro oggetto della gestione, restando irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta. La parificazione è dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione e il suo esito negativo non preclude la cognitio del giudice contabile. L’eventuale compensazione dell’aggio, revocata dall’ente e non impugnata, non incide sul dovere di riversamento dei proventi.
Il Fatto
La vicenda ha origine dalla relazione istruttoria con cui il giudice istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale relativo alla gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio di un Comune siciliano per l’esercizio 2020. Il servizio era stato aggiudicato a una società cooperativa sociale, con contratto che prevedeva il versamento al Comune di una percentuale del ricavo, incrementata dal rialzo offerto in sede di gara.
Il magistrato istruttore ha rilevato irregolarità nella gestione degli abbonamenti, riscossi in contanti in difformità dal capitolato e senza annotazioni nel registro, e nell’occupazione degli stalli, documentata da una sola fattura a fronte di dieci ordinanze comunali. Ha inoltre contestato la compensazione dell’aggio riconosciuta all’agente, ritenendola priva di copertura contrattuale. Su queste basi ha prospettato un dovuto di euro 70.719,52 a fronte di versamenti per euro 37.799,58, con una differenza di euro 32.919,94.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva dell’agente. Il concessionario del servizio di sosta a pagamento ha il maneggio di somme di natura pubblica, perché i proventi dei parcheggi spettano al proprietario della strada e sono destinati a interventi di pubblica utilità. Da qui l’attribuzione della qualifica di agente contabile e l’obbligo di presentazione del conto.
La Corte richiama i principi consolidati: elementi necessari e sufficienti sono il carattere pubblico dell’ente e del denaro, mentre è irrilevante il titolo della gestione, che può consistere in una concessione, in un contratto o mancare del tutto. Sul punto sono citate Cass. Civ. SS.UU. n. 26280 del 2009, n. 13330 del 2010 e n. 7663 del 2017, oltre a Corte dei conti Sez. giur. Sardegna n. 174/2022.
Quanto alla parificazione, il Collegio distingue l’omessa parificazione, da cui deriva l’improcedibilità, dall’ipotesi in cui il controllo sia esperito con esito negativo. Solo la prima incide sulla procedibilità; la seconda non pregiudica la cognizione del giudice contabile. Sono richiamate Corte dei conti Sez. giur. Piemonte n. 463/2019 e Corte dei conti Sez. giur. Sicilia n. 98/2023.
Nel merito, la gestione è dichiarata irregolare sotto più profili. Gli abbonamenti sono stati incassati in contanti in violazione del capitolato e senza annotazioni nel registro; la documentazione acquisita induce a dubitare della corrispondenza tra abbonamenti esistenti e fatture emesse. Analoga carenza riguarda la vigilanza sulle occupazioni degli stalli. La Corte rileva la carente attività di vigilanza dell’ente locale e l’impossibilità di ricostruire con esattezza i proventi, con violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità.
Il Collegio esamina poi la quantificazione, correggendo il conto ricompilato dall’agente: i proventi da parcometri e abbonamenti, al netto dell’IVA, ammontano a euro 161.401,06, cui si aggiunge il provento da occupazione di stalli. Il dovuto resta quindi di euro 70.719,52. Sulla compensazione, la Corte osserva che la delibera che l’aveva accordata è stata oggetto di sostanziale revoca con i successivi provvedimenti comunali, non impugnati, e che l’ente stesso ne ha riconosciuto l’illegittimità. La differenza di euro 32.919,94 è pertanto importo illegittimamente trattenuto. Il conto non è ammesso a discarico e l’agente è condannato al riversamento, oltre interessi legali dalle scadenze trimestrali, e alle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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