Mutatio libelli nell’invito a dedurre e obbligo di denuncia del funzionario (Corte dei Conti Sez. I App. n. 43 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra mutatio libelli, e determina la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 87 del c.g.c., la contestazione di un fatto costitutivo radicalmente diverso da quello descritto nell’invito a dedurre. Non basta il mantenimento del nucleo originario degli interessi lesi: occorre che resti identica la condotta materiale addebitata. La sostituzione dell’addebito di avere apposto il visto di regolarità contabile in conflitto di interessi con quello di avere indotto altri ad apporlo configura una pretesa obiettivamente diversa, non una mera emendatio libelli. Quanto all’obbligo di denuncia, il funzionario che appone il visto di regolarità contabile attestante la sola copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, quarto comma, del TUEL, non è organo di vertice e non risponde del danno per omessa denuncia, che grava sui firmatari dell’atto.

Il Fatto

Una Procura regionale contabile aveva citato amministratori, dirigenti e funzionari di un Comune per il danno da illegittima erogazione, dal 1.1.2009 al 31.5.2018, di un assegno ad personam riconosciuto a una dirigente volontariamente dequalificata a funzionario, con conservazione del trattamento economico. La domanda si fondava su due titoli: la responsabilità diretta per l’illegittima erogazione e l’omessa denuncia di danno ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 20/1994.

La sentenza di primo grado aveva distinto le due ipotesi, condannando alcuni convenuti e assolvendo gli altri. In particolare, aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione verso l’ex dirigente per mutatio libelli e aveva escluso la responsabilità della funzionaria di ragioneria per insussistenza dell’obbligo di denuncia. Contro questi due capi la Procura ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di censura attiene alla dichiarata nullità della citazione verso l’ex dirigente. La Procura sosteneva di avere agito entro l’art. 67, comma 7, del c.g.c., comunicando i nuovi elementi emersi in fase preprocessuale ai soggetti già intimati, senza obbligo di rinotificare l’invito a dedurre. Il Collegio non condivide questa lettura.

Nell’invito a dedurre si contestava all’ex dirigente di avere apposto essa stessa il visto di regolarità contabile, in pieno conflitto di interessi. Nell’atto di citazione, invece, l’addebito diviene quello di avere fatto apporre il visto alla funzionaria subordinata, per eludere il conflitto. Il raffronto tra i due atti mostra, per la Corte, una radicale diversità ontologica del fatto fondante la responsabilità.

Il percorso argomentativo si appoggia alla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza. Sussiste emendatio libelli quando non si incide sulla causa petendi né sul petitum, salvo meglio quantificarlo. Si ha invece inammissibile mutatio libelli quando si introduce una pretesa obiettivamente diversa, con una causa petendi fondata su un fatto costitutivo differente, così traslando i termini della controversia e pregiudicando le potenzialità difensive. Il principio, meno restrittivo, delle Sezioni Unite — richiamato nella sentenza — ammette la modificazione di petitum e causa petendi solo se la domanda resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta. Nel caso concreto manca proprio questa connessione, perché la condotta materiale è altra.

Il secondo motivo riguarda la funzionaria di ragioneria, che la Procura riteneva tenuta alla denuncia in quanto titolare di posizione organizzativa e di fatto sostituta della dirigente. La Corte esclude che il visto di regolarità contabile comporti la qualifica apicale. Il visto attesta, a valle, la sola copertura finanziaria della spesa e la corretta imputazione di bilancio, non la legittimità degli atti vistati: quella spetta ai firmatari della determinazione, sui quali grava l’obbligo di denuncia. La funzionaria restava sottoposta alla supervisione della dirigente ed era abilitata a sostituirla solo per compiti limitati.

La questione di prescrizione proposta dalla difesa dell’appellata è dichiarata inammissibile, perché afferente a un capo non appellato dalla Procura e introdotta con memoria invece che con appello incidentale tempestivamente notificato, come richiede l’art. 184 del c.g.c. L’appello è dunque rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.

Nota della Redazione

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