Benefici ex art 1801 c.o.m. spettano se patologia contratta in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 179 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I benefici stipendiali previsti dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) spettano al militare che abbia contratto la patologia in costanza di servizio e per cause ascrivibili al servizio stesso. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può intervenire anche dopo il congedo, purché la malattia sia stata contratta durante il rapporto di impiego. Non è necessario che l’amministrazione ascriva materialmente l’infermità a categoria di pensione mentre il servizio è ancora in corso. L’incremento stipendiale è dovuto una tantum e va computato ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico. L’accertamento successivo alla cessazione non esclude il diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nella Marina Militare, ha chiesto la riliquidazione della pensione privilegiata in godimento. La domanda si fondava su cinque pretese: il riconoscimento dell’indennità integrativa speciale in misura intera, i benefici combattentistici, i c.d. sei scatti stipendiali, l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e i benefici dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

L’I.N.P.S. si è costituito eccependo l’inammissibilità per mancata istanza amministrativa e il difetto delle pretese. Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La causa è stata decisa dal giudice monocratico con accoglimento solo parziale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto affermato la legittimazione passiva anche del Ministero della Difesa, poiché alcuni benefici previdenziali conseguono a incrementi stipendiali la cui liquidazione compete al datore di lavoro. Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità dell’I.N.P.S.: non viola l’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. il ricorso con cui si contesta il ricalcolo della pensione, senza preventiva istanza amministrativa, quando si censurano i criteri di calcolo usati nell’originario provvedimento di liquidazione.

Nel merito, la Corte ha respinto la domanda sull’indennità integrativa speciale in misura intera. Richiamando il consolidato orientamento di Sezione, ha osservato che l’art. 15 della legge n. 724/1994 ha incluso l’indennità tra gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, facendole perdere la natura di emolumento accessorio. Essa partecipa quindi del limite dell’80% della base pensionabile stabilito dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per i militari.

La domanda sui benefici combattentistici ex legge n. 336/1970 è stata respinta perché generica: il ricorrente non ha indicato a quale categoria della legge appartenga. Infondata anche la pretesa sui sei scatti stipendiali e sull’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973: il trattamento liquidato secondo il criterio “decimista” risultava più favorevole di quello calcolato ai sensi dell’art. 54, con conseguente assenza di interesse ad agire.

La Corte ha invece accolto la domanda fondata sull’art. 1801 c.o.m.. La patologia è stata giudicata dipendente da causa di servizio prima della cessazione dal servizio militare e ascritta all’VIII categoria della tabella A. Il requisito della “costanza del rapporto” richiede solo che la malattia sia contratta durante il servizio, non che il riconoscimento avvenga in tale periodo. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del riconoscimento dei benefici ex art. 1801, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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