Concessione demaniale portuale, clausole di rilascio anticipato e diniego di indennizzo (Cons. Stato n. 10325 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole di anticipato rilascio «a semplice richiesta» dell’amministrazione e di rinuncia a risarcimento e indennizzo, inserite nei disciplinari delle concessioni demaniali marittime strumentali all’esercizio di un servizio portuale, sono legittime e non integrano gli estremi della revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Esse costituiscono lo strumento con cui l’ente concedente consente al concessionario di permanere nelle aree il più a lungo possibile, in vista della realizzazione dell’opera pubblica. La clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. è riconducibile agli schemi pubblicistici della revoca sanzionatoria e alla decadenza per inadempimento degli obblighi ex art. 47, lett. f), cod. nav. La domanda risarcitoria e/o indennitaria priva di allegazione e di prova del quantum debeatur è inammissibile per genericità, a prescindere dall’esame delle censure annullatorie.

Il Fatto

La società appellante era da tempo concessionaria del servizio tecnico nautico di rimorchio nel porto di Genova e occupava, in forza di due concessioni demaniali, un fabbricato adibito a sede operativa e le aree scoperte e lo specchio acqueo circostanti su ponte Parodi. I titoli contenevano clausole di rilascio anticipato «a semplice richiesta», di risoluzione espressa e di rinuncia a risarcimento e indennizzo, finalizzate alla realizzazione del polo multifunzionale previsto sull’area.

La società impugnava le clausole davanti al TAR Liguria, chiedendo in via principale l’annullamento e in subordine il risarcimento o l’indennizzo per la liberazione delle aree in difetto di una collocazione alternativa idonea. Il primo giudice respingeva integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Proponeva appello la società, deducendo tredici motivi avverso le statuizioni annullatorie e risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio volta ad acquisire gli esiti di una consulenza tecnica disposta in altro giudizio di ottemperanza: la statuizione del primo giudice sulla necessità della demolizione del manufatto è rimasta sostanzialmente incontestata e descrive in modo corretto la situazione fattuale, sicché l’incombente è dilatorio e superfluo. In via preliminare, richiamato il principio della ragione più liquida, il Consiglio ritiene assorbenti le eccezioni di inammissibilità riproposte dalla controinteressata, stante l’infondatezza dell’appello.

Nel merito, poiché le aree erano ormai liberate, residuava il solo interesse risarcitorio e indennitario. Su questo punto la Corte rileva che la domanda è assolutamente generica e sfornita di prova quanto al quantum debeatur: il difetto di una pur minima quantificazione è ragione idonea e autosufficiente per il rigetto, essendo il quantum presupposto minimo della pretesa. Ciò nonostante, per esigenze di giustizia sostanziale, il Collegio esamina comunque i tredici motivi annullatori.

Quanto alle censure sulle proroghe normative, il Collegio distingue la concessione demaniale dalla concessione del servizio e richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 9 novembre 2021 sulla disapplicazione delle proroghe automatiche, insieme alla successiva Sez. VII n. 6051 del 2022, che limita la moratoria alle concessioni oggettivamente rinnovabili. Sulle alternative di ricollocazione, la Corte valorizza il dato fattuale: la società ha partecipato senza riserve alla nuova gara, se l’è aggiudicata e opera da tempo sull’area del c.d. «dente», giudicata idonea anche dalla Capitaneria; l’edificio messo a disposizione dal Comune, a circa 300 metri e «al grezzo», era agevolmente adattabile. È quindi l’inerzia della concessionaria, e non l’assenza di soluzioni, ad aver impedito il trasferimento.

Le clausole di rilascio anticipato e di rinuncia non costituiscono revoca in autotutela né fatto illecito: non viene in rilievo una sopravvenienza o una rivalutazione dell’interesse pubblico, ma la risoluzione per inadempimento di un obbligo contrattuale. La qualificazione civilistica è compatibile con la natura complessa della concessione-contratto, ove permangono i poteri pubblicistici dell’ente. Le censure di vessatorietà ex art. 1341 c.c. sono infondate, difettando una struttura negoziale destinata a regolare una serie indefinita di rapporti, e comunque improcedibili per difetto di interesse. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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