L’ordine di recupero coattivo dell’alloggio demaniale può essere emesso nei confronti dell’occupante sine titulo (TAR Campania n. 5072 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di recupero coattivo dell’alloggio demaniale, ex art. 333 del d.P.R. n. 90/2010, può essere legittimamente emesso nei confronti dell’occupante sine titulo, ancorché questi non sia il concessionario dell’immobile. Le vicende attinenti alla separazione tra coniugi non possono pregiudicare la destinazione a pubblico servizio dell’alloggio, da riservare ai militari in servizio. L’eventuale provvedimento del giudice della separazione, che attribuisca all’ex coniuge del concessionario la fruizione dell’immobile quale casa familiare, non è idoneo a fondare un titolo di detenzione opponibile all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, ex coniuge di un maresciallo in congedo, impugnava l’ordine di recupero coattivo dell’alloggio demaniale, deducendo che l’atto sarebbe stato erroneamente rivolto a lei, effettiva occupante con i figli, e non al concessionario, unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di occupazione. L’occupazione dell’immobile era stata attribuita alla ricorrente in qualità di casa familiare con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito del giudizio di separazione.
Il Ministero della Difesa si costituiva, eccependo che la ricorrente, indicata quale occupante dell’alloggio di servizio, aveva omesso il pagamento dei canoni e degli oneri dovuti, per un debito maturato di importo pari a quanto indicato in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ribadito che la ricorrente occupa sine titulo l’alloggio, atteso che l’atto impugnato consegue sia al mancato spontaneo rilascio dell’immobile, oggetto di diffida già notificata nel 2019 per carenza del titolo alla detenzione dell’alloggio destinato a militari in servizio, sia al mancato pagamento dell’indennità di occupazione.
Quanto al motivo di gravame incentrato sulle vicende della separazione, il Tribunale ha osservato che queste non possono pregiudicare la destinazione a pubblico servizio dell’alloggio, che deve essere riservato ai militari in servizio. Né rileva l’eventuale obbligo del concessionario di corrispondere le indennità di occupazione, atteso che tale obbligo, pure se esistente, non incide sulla legittimità dell’ordine di recupero emesso nei confronti dell’occupante di fatto.
La Corte ha, inoltre, richiamato la propria ordinanza cautelare, confermata in appello dal Consiglio di Stato, non ravvisando elementi concreti per discostarsene, e ha evidenziato la consapevolezza della ricorrente, quantomeno dal 2019, di dover reperire una diversa soluzione abitativa. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della vicenda.
Nota della Redazione
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