Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1251 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo avverso il giudicato del giudice ordinario del lavoro è accolto quando l’Amministrazione non provi l’avvenuta integrale esecuzione del titolo. La sentenza di condanna al pagamento di somme e al riconoscimento di annualità di servizio costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e deve essere eseguita entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta, che opera su istanza del creditore e senza compenso quando l’incarico rientri nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Una docente di ruolo ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 49/2025 del 19 febbraio 2025, l’accertamento del diritto al computo del servizio di insegnamento prestato nell’anno 2013 quale annualità utile per la progressione di carriera e per le posizioni stipendiali, con condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento di euro 2.591,53 a titolo di differenze retributive.
La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 ottobre 2025. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione al dictum, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza notificato e depositato il 15 ottobre 2025, chiedendo il collocamento nella fascia stipendiale 9/14 dal 1° settembre 2019, il riconoscimento dell’annualità, la condanna al pagamento della somma e la nomina di un commissario per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza del titolo esecutivo. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ. ed è stata notificata in copia conforme all’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo presso la sede del debitore, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima di procedere all’esecuzione giudiziale.
Su questo punto il TAR richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 309 del 9 gennaio 2024, secondo cui titolo esecutivo è, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza dotata di attestazione di conformità.
L’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto giudiziale. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine di collocare la docente nella fascia stipendiale 9/14 dal 1° settembre 2019, con riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell’anno 2013, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
Il Collegio ha precisato i limiti del proprio intervento: l’ulteriore pretesa relativa al conseguimento della fascia 15/20 dal 1° settembre 2025, pur essendo conseguenza del dictum, non può essere formalmente oggetto della pronuncia di ottemperanza. Quanto alla somma di euro 2.591,53, sono dovuti gli interessi legali dalla notificazione della sentenza n. 49/2025 fino al 15 ottobre 2025 e, da tale data, la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
In caso di perdurante inottemperanza, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, che assumerà le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Il Collegio esclude il compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono corrisposte ai difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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