Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità per le concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1192 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla stessa parte ricorrente, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, non essendovi più alcuna utilità giuridicamente rilevante da conseguire con la pronuncia. La relativa declaratoria è d’ufficio e prescinde da un formale atto di rinuncia, essendo sufficiente che la parte rappresenti l’esaurimento dell’interesse sostanziale. In presenza di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, la compensazione delle spese di giudizio costituisce esito congruo anche in assenza di soccombenza sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana gli atti con cui il Comune ha differito più volte il termine di scadenza delle concessioni in essere, dapprima al 31 dicembre 2023 e poi al 30 settembre 2027, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166. Ha altresì impugnato gli atti di avvio del procedimento di gara per il riaffidamento delle aree.
Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti la società ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione alla Corte costituzionale di plurime questioni di legittimità. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 nessuno è comparso per le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la causa era stata chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione. La società ricorrente ha depositato in atti una dichiarazione con cui ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese.
Anche la parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva depositato dichiarazione con cui prendeva atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese. Le due posizioni processuali convergono dunque nel riconoscere l’esaurimento dell’interesse sostanziale che sorreggeva l’impugnazione.
Su questa base il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse. La decisione non affronta nel merito le questioni di compatibilità eurounitaria e di legittimità costituzionale prospettate, essendo l’esame precluso dalla caducazione dell’interesse a ricorrere.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La sentenza è stata posta in esecuzione dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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