Concessioni idriche, osservazioni dei concorrenti e sindacato del TSAP (Cass. civ. Sez. Un. n. 6713 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni di derivazione d’acqua, le osservazioni presentate dal concorrente pretermesso non determinano alcuna regressione del procedimento, dovendo essere valutate dall’amministrazione procedente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, e non già imposte all’organo consultivo tecnico-amministrativo una volta esaurita la fase istruttoria. Il sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulle scelte discrezionali si arresta dinanzi alle valutazioni tecniche comparativamente espresse dall’amministrazione, restando circoscritto all’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, alla manifesta illogicità e al travisamento dei fatti. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, lungi dal censurare il decisum, solleciti una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ovvero ometta la specifica indicazione degli atti sui quali si fonda.

Il Fatto

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2023, ha rigettato il ricorso proposto da una società agricola volto all’annullamento del decreto con cui la Provincia aveva concesso a una società concorrente la derivazione d’acqua ad uso idroelettrico di un fiume, nonché degli atti presupposti. La ricorrente, che aveva presentato domanda in concorrenza, era stata preferita la controinteressata in ragione del maggiore sfruttamento della risorsa idrica e della maggiore produttività annua dell’impianto progettato.

Avverso tale pronuncia la società pretermessa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi la Provincia e la società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 del regolamento regionale n. 2 del 2006, sostenendo che all’organo consultivo tecnico-amministrativo provinciale avrebbe dovuto essere trasmessa la relazione conclusiva e che le osservazioni della concorrente pretermessa non erano state sottoposte all’organo medesimo. Le Sezioni Unite dichiarano la censura inammissibile: essa sollecita una diretta interpretazione degli atti e prospetta una questione implicante accertamenti di fatto, senza allegare e dimostrare che la stessa era stata posta nei termini indicati con i motivi di impugnazione.

Nel merito la Corte esclude comunque la violazione, leggendo l’art. 13 in coordinamento con gli artt. 12 e 19 del medesimo regolamento. Le controdeduzioni richiamate dalla norma sono solo quelle “eventuali”, presentate in replica ad atti e interventi di terzi, e il contraddittorio con l’interessato sulle ragioni ostative all’accoglimento è collocato dall’art. 19, comma 2, nella fase decisoria, presupponendo la conclusione dell’istruttoria e l’acquisizione del parere. Non censurabile, pertanto, la sentenza che ha escluso la regressione del procedimento.

Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto non rispetta l’onere di specifica indicazione degli atti imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149/2022: il ricorrente non riporta né per estratto né per riassunto le parti salienti dell’atto impugnato. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso e il criterio di proporzionalità elaborato dalla sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, la Corte ribadisce che l’onere non impone l’integrale trascrizione, ma esige l’individuazione del contenuto e della collocazione dell’atto.

Sotto altro profilo il motivo sollecita una valutazione di merito sulla comparazione fra le domande, estranea al giudizio di legittimità. Il sindacato del giudice sulle scelte discrezionali resta limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e ai macroscopici difetti di istruttoria e di motivazione: la motivazione impugnata, seppure sintetica, non è apparente né contraddittoria. Quanto alla capacità tecnico-finanziaria, il motivo non si confronta con il decisum e si limita ad affermare apoditticamente l’erroneità della pronuncia.

Il terzo motivo, che denuncia l’omessa pronuncia, muove da un presupposto erroneo: la sentenza impugnata ha esaminato congiuntamente i motivi concernenti i profili tecnici e il difetto di istruttoria, rigettandoli con motivazione che comporta l’infondatezza anche dei rilievi sulla mancata valutazione degli interessi ambientali e dei terzi. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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