Indennizzo detenzione inumana: onere di certificare lo stato dei luoghi (Cass. civ. Sez. III n. 17908 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennizzo per detenzione contraria all’art. 3 CEDU, il detenuto che agisca ai sensi dell’art. 35 ter della legge n. 354 del 1975 deve munirsi, prima dell’instaurazione del giudizio, di idonea certificazione sullo stato dei luoghi di restrizione. L’inosservanza dell’ordine di esibizione rivolto all’amministrazione non integra, di per sé, prova favorevole all’istante: l’ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale e non supplisce al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Nella valutazione dello spazio individuale minimo in cella collettiva rileva la sola superficie calpestabile destinata al normale movimento, con esclusione dell’area dei servizi igienici e di quella occupata da strutture tendenzialmente fisse.

Il Fatto

Il ricorrente, già detenuto per quasi novecento giorni, ha chiesto al Tribunale di Palermo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 35 ter della legge n. 354 del 1975, allegando di essere stato ristretto in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU. La domanda, proposta nella contumacia dell’amministrazione, è stata rigettata con decreto monocratico.

Avverso il decreto decisorio in unico grado il detenuto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero non ha svolto difese. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale, con riserva della decisione e termine per il deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva un vizio di notificazione: il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale di Roma, presso cui va notificato l’atto quando concerna un’articolazione centrale dello Stato come il Ministero della Giustizia. Non essendosi realizzata la sanatoria attraverso la costituzione in giudizio, dovrebbe disporsi la rinnovazione della notifica.

Il Collegio ritiene tuttavia di decidere sulla base del criterio della ragione più liquida, che comporta minor dispendio di attività processuale e appare più conforme all’art. 111 della Costituzione, in considerazione della manifesta infondatezza dell’impugnazione, richiamando in proposito le Sezioni Unite n. 9936 del 2014 e n. 6826 del 2010 e Cass. n. 10839 del 2019.

Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 1885 del 2024): nella valutazione dello spazio individuale minimo in cella collettiva, pari a tre metri di superficie calpestabile, occorre avere riguardo alla sola superficie che assicura il normale movimento, detraendo l’area dei servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui i letti a castello.

Il ricorrente ha omesso di munirsi, prima del giudizio, di idonea certificazione sullo stato dei luoghi e segnatamente delle celle di detenzione. La mancata ottemperanza dell’amministrazione all’ordine di esibizione non vale a supplire a tale inerzia. La Corte ricorda (Cass. n. 2148 del 2017) che l’inosservanza dell’ordine integra un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., ma, in carenza di diversi elementi, non comporta di per sé un quadro probatorio favorevole all’istante.

L’ordine di esibizione, subordinato alle condizioni degli artt. 118 e 119 c.p.c. e dell’art. 94 disp. att. c.p.c., è strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi. Ne consegue che la situazione di detenzione contraria ai livelli minimi non risulta provata. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato, con conseguente obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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