Conciliazioni sindacali e disconoscimento delle scritture private: rinvio alla Corte d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19270 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conciliazione sindacale conclusa ai sensi dell’art. 411, comma 3, cod. proc. civ. e non impugnata nei termini dell’art. 2113, comma 4, cod. civ. non può essere valutata dal giudice del merito nei soli effetti solutori, richiedendo un esame della sua piena validità ai fini del valore transattivo, della sua ammissibilità processuale e sostanziale nonché delle questioni di disconoscimento e di eventuale istanza di verificazione. È errata la qualificazione del pagamento documentato da verbale di conciliazione come eccezione in senso lato, quando il fatto storico vada inquadrato in una tematica più ampia che esige specifiche valutazioni. Il rideposito di conteggi rielaborati su ordine del giudice, relativi a pretese già dedotte nell’atto introduttivo, non integra alcuna delle ipotesi dell’art. 292 cod. proc. civ. e non va notificato al contumace.
Il Fatto
Il lavoratore, dedotto di avere prestato attività senza regolare inquadramento presso una struttura alberghiera in tre distinti periodi compresi tra il 2011 e il 2013, con mansioni riconducibili al VI livello del CCNL Turismo-Alberghi, ha adito il Tribunale per ottenere le differenze retributive, la tredicesima e la quattordicesima, le ferie non godute, l’indennità sostitutiva di preavviso, il TFR e il lavoro straordinario.
Il Tribunale ha accolto in parte la domanda. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha confermato l’importo della condanna disponendo che fosse calcolato al netto e detraendo una somma, oltre interessi e rivalutazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ha presentato ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità della procura del controricorrente, conferita anche a un avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, che aveva autenticato la firma dell’assistito. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, la certificazione dell’autografia da parte di difensore non iscritto all’albo speciale costituisce mera irregolarità quando l’atto sia sottoscritto anche da altro avvocato iscritto e indicato come codifensore; la procura congiunta non risulta rilasciata.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte distrettuale ha accertato che la raccomandata relativa alla notifica del ricorso introduttivo non era stata recapitata per assenza del destinatario, con avvio del procedimento per compiuta giacenza, e che si era comunque proceduto, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., a notificare anche al legale rappresentante, con immissione dell’avviso in cassetta.
La Corte territoriale ha ritenuto che, a prescindere dall’esatta indicazione dei numeri civici, i luoghi dei tentativi fossero riferibili ai destinatari, risultati temporaneamente assenti secondo le operazioni dell’ufficiale postale non impugnate con querela di falso. Da qui la regolarità delle notifiche.
Il secondo motivo è ugualmente infondato. Il rideposito dei conteggi, rielaborati su ordine del giudice e relativi a pretese già fatte valere nell’atto introduttivo, non rientra nell’elenco degli atti tassativamente indicati dall’art. 292 cod. proc. civ. né comporta un radicale mutamento della situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, e non è soggetto a notifica al convenuto contumace.
Il terzo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, scrutinati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono invece fondati. La Corte d’appello, nel determinare il dare e l’avere, ha considerato le somme corrisposte in relazione ai verbali di conciliazione senza esaminare le problematiche sottese: la piena validità ai fini del valore transattivo, l’ammissibilità processuale e sostanziale, il disconoscimento e la presenza o meno di istanza di verificazione.
Il principio di diritto applicato — la natura del pagamento quale eccezione in senso lato — non era pertinente, poiché il fatto storico andava inquadrato in una tematica più ampia. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. Inammissibili non sono i motivi accolti, che vanno riesaminati nel merito.
Nota della Redazione
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