Rinuncia tacita alla prescrizione desumibile dalle condotte stragiudiziali del difensore (Cass. civ. Sez. L n. 13329 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia tacita alla prescrizione può essere desunta anche da comportamenti stragiudiziali del difensore, purché questi agisca spendendo il nome e la rappresentanza sostanziale della parte. Non rileva, in contrario, la mancanza di un espresso potere dispositivo nel procuratore, atteso che tale esigenza concerne la sola rinuncia espressa e non le conseguenze implicite della linea difensiva o negoziale adottata. L’accertamento della volontà inequivocabile del debitore di non avvalersi della causa estintiva costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali.
Il Fatto
La società, ammessa al concordato preventivo, proponeva azione di accertamento negativo del credito vantato dall’istituto previdenziale per la surroga nelle anticipazioni del trattamento di fine rapporto corrisposto ai dipendenti, eccependo l’avvenuta prescrizione del diritto di ripetizione. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo maturata la prescrizione decennale ma altresì integrata una rinuncia tacita da parte della società, desumibile dall’avvio di trattative transattive condotte dal suo difensore. La società proponeva ricorso per cassazione, contestando la sussistenza dei poteri del legale di disporre del diritto controverso in sede stragiudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la fattispecie concerne crediti civili ordinari di restituzione azionati in sede concorsuale, sicché non trova applicazione il principio, proprio della materia previdenziale, che esclude la disponibilità del regime della prescrizione già maturata.
Quanto al motivo di ricorso, il Collegio lo ritiene infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui la rinuncia a far valere la prescrizione può essere desunta dalle difese svolte dal procuratore, senza che possa opporsi la mancanza di potere dispositivo, il quale è richiesto solo per la rinuncia espressa e non per le conseguenze implicite della linea difensiva adottata. Tale principio, ad avviso della Corte, è applicabile alla condotta tenuta dal difensore nella procedura concorsuale, avendo questi agito in nome e per conto della società, spendendo la rappresentanza sostanziale in plurime missive indirizzate al commissario liquidatore e ai creditori.
La Corte esclude, pertanto, la necessità di una specifica attribuzione di potere sostanziale, trattandosi di rinuncia tacita e considerato che il procuratore era l’unico soggetto in grado di esprimere la volontà della società nella vicenda concorsuale. Viene altresì disattesa la tesi della non estensibilità dei principi alla sede stragiudiziale, poiché il difensore operava nell’ambito della gestione del diritto controverso finalizzata alla chiusura della procedura.
Infine, la Corte ribadisce che la valutazione della condotta del debitore e della sua incompatibilità con la volontà di avvalersi della prescrizione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, congruamente motivato e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è integralmente respinto.
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Nota della Redazione
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