La data certa non si desume da documenti privi di data certa (Cass. civ. Sez. I n. 19271 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, la certezza della data di una scrittura privata non autenticata, ai fini della sua opponibilità al curatore, non può essere desunta da altri documenti che, a loro volta, siano privi di data certa e quindi inopponibili alla procedura concorsuale. Il “fatto ulteriore” ex art. 2704 cod. civ. può essere provato per testimonianza o presunzioni, purché si tratti di fatto oggettivo non proveniente dal soggetto interessato, mentre la selezione degli elementi da cui desumere l’anteriorità del documento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. È inammissibile, in sede di legittimità, la doglianza che solleciti un nuovo apprezzamento dei documenti già scrutinati nel merito. Il diniego dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale non sindacabile, neppure per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, deducendo di aver sottoscritto diversi contratti di adesione e di aver versato quote a un fondo di solidarietà e risparmio, anche mediante trattenute operate dal proprio datore di lavoro e rimesse alla società. Il credito era stato provato, a suo dire, dai contratti, dalle ricevute rilasciate dal presidente dell’epoca, da un estratto bancario e dai tabulati del datore di lavoro.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, confermando lo stato passivo. Aveva escluso la prova del credito per difetto di data certa dei contratti di adesione e per l’inidoneità della restante documentazione, priva di elementi di univoca riconduzione delle somme all’opponente e non munita di firma, sigla o timbro del datore di lavoro. Il ricorrente ha impugnato il decreto in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 2704 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente assumeva che il primo giudice non avesse tenuto conto della documentazione prodotta, dalla quale sarebbero emersi tanto la data certa dei contratti quanto l’esistenza del credito.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la parte sollecita un riesame della documentazione probatoria, per rinnovare uno scrutinio involgente indagini di carattere meritale sull’anteriorità dei documenti rispetto alla procedura concorsuale. Non è consentito, nel giudizio di legittimità, chiedere un nuovo apprezzamento dei documenti già valutati nel merito, tanto più facendo riferimento ad altri documenti anch’essi privi di data certa.

Il Collegio richiama il principio per cui l’art. 2704 cod. civ. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi dalla registrazione, dagli eventi tipizzati o dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Da ciò consegue che la certezza della data di un documento, nei confronti del curatore fallimentare, non può essere desunta da altri documenti che, a loro volta, non abbiano data certa e non siano opponibili al fallimento. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. I, ord. n. 1389 del 18.01.2019 e Cass. Sez. VI-I, ord. n. 17926 del 12.09.2016.

Quanto alla censura sul diniego dell’ordine di esibizione, la Corte la reputa parimenti inammissibile. Il provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a indicare le ragioni della scelta. Il mancato esercizio del potere non può formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa. La Corte richiama Cass. Sez. III, ord. n. 27412 dell’08.10.2021.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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