Concordato in continuità: attestazione rinforzata e legittimazione al reclamo (Cass. civ. Sez. I n. 16932 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato della relazione ex art. 161 l. fall., nel concordato in continuità aziendale con attestazione rinforzata ai sensi dell’art. 186 bis, secondo comma, lett. b), l. fall., deve attestare la veridicità di tutti i dati contabili e dar conto compiutamente delle ragioni per cui la prosecuzione dell’attività consente il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. L’attestazione è inficiata dall’omessa valutazione degli asset del debitore non inclusi nell’attivo e dalla mancata attestazione del valore di avviamento dell’impresa. Il creditore che non abbia proposto opposizione all’omologazione non è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di omologazione, potendo tutelare il proprio interesse mediante i diversi rimedi previsti dall’art. 186 l. fall.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, cui ha fatto seguito il deposito della proposta, del piano, della relazione dell’esperto e della documentazione. Il piano era strutturato sul modello della continuità diretta, con pagamento integrale delle spese della procedura e dei crediti prededucibili, soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati e parziale dei chirografari.

Il concordato è stato omologato dal tribunale, previo rigetto dell’opposizione proposta da una creditrice dissenziente appartenente a una classe dissenziente. Il provvedimento è stato impugnato con separati reclami dalla creditrice e dall’amministrazione finanziaria. La corte d’appello ha rigettato il reclamo della creditrice e dichiarato inammissibile quello dell’amministrazione, ritenendola non legittimata perché non si era opposta all’omologazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto la richiesta di interruzione del processo, avanzata perché nelle more il tribunale aveva pronunciato la risoluzione del concordato e accertato lo stato di insolvenza, sottoponendo la ditta alla liquidazione giudiziale. L’interruzione del processo non è applicabile nel giudizio di cassazione, in ragione della particolare struttura del procedimento di legittimità, secondo un principio consolidato.

Nel merito del ricorso principale, la Corte afferma che la relazione del professionista deve attestare la veridicità di tutti i dati contabili e spiegare perché la soluzione concordataria con prosecuzione dell’attività consenta il miglior soddisfacimento dei creditori. Nella specie il giudizio dell’attestatore sulla convenienza era inficiato sia dall’omessa valutazione degli asset del debitore non compresi nell’attivo — tra cui la partecipazione societaria e la quota di legittima — sia dalla mancata attestazione della veridicità del valore di avviamento dell’impresa.

La corte territoriale non ha chiarito perché la relazione, nonostante le lacune riscontrate e l'”appiattimento” dell’attestatore sui dati forniti dal debitore, dovesse ritenersi attendibile e idonea a fornire ai creditori un quadro completo e non decettivo su cui fondare il giudizio di convenienza. I due motivi del ricorso principale sono quindi fondati.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui sono legittimati a impugnare il provvedimento che omologa o respinge il concordato gli opponenti e il debitore, ossia i soggetti che hanno rivestito la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologa. Il principio che, in tema di opposizione, estende la locuzione “qualunque interessato” anche ai creditori che abbiano espresso dissenso è dettato con riferimento al giudizio di opposizione e non si estende alla fase dell’impugnazione.

Non si applica l’art. 18 l. fall., richiamato dall’art. 183, secondo comma, l. fall. solo per la sentenza di fallimento emessa contestualmente, perché in caso di provvedimento positivo di omologa non vi è omogeneità di ratio tra i due reclami. Va escluso che il creditore non opponente sia legittimato a reclamare l’omologazione quale terzo, per essere sorto il suo interesse solo dopo l’instaurazione del procedimento ex art. 180 l. fall. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione del decreto e il rinvio alla corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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