Eccezione di prescrizione non estesa agli intervenienti se non riproposta (Cass. civ. Sez. III n. 11834 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento per la tardiva e incompleta trasposizione delle direttive CEE sul compenso ai medici specializzandi, l’eccezione di prescrizione proposta dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia spiegato un intervento adesivo autonomo, solo a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all’intervento stesso o mediante richiesta di apposito termine. Il diritto di difesa deve essere concretamente esercitato, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni in senso stretto, tra cui quella di prescrizione. La questione relativa al dies a quo della prescrizione, decisa in conformità a un indirizzo consolidato, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.
Il Fatto
Numerosi medici, specializzatisi in anni accademici compresi tra il 1980 e il 1994, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni Ministeri, chiedendo il riconoscimento di un’adeguata remunerazione per l’attività svolta a tempo pieno durante i corsi di specializzazione, in conformità all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Altri medici intervennero successivamente in causa, formulando la medesima domanda.
Il Tribunale ritenne la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio, dichiarò prescritto il diritto di gran parte dei ricorrenti e accolse la domanda di pochi, liquidando la somma fissa per anno di corso. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 aprile 2022, rigettò tutti gli appelli dei medici e l’appello incidentale della Presidenza. Avverso tale decisione sono stati proposti numerosi ricorsi per cassazione, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in modo trasversale le questioni coincidenti. Quanto al dies a quo della prescrizione, il Collegio dichiara la censura inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata si è adeguata a un indirizzo fermissimo: a fronte della tardiva trasposizione delle direttive, la lacuna fu parzialmente colmata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, che riconobbe la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Da quel momento gli altri aventi diritto ebbero la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento, con decorrenza della prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999.
Analoga inammissibilità colpisce la censura sull’aestimatio del danno. Le Sezioni Unite hanno stabilito che il legislatore, con l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ha posto un adempimento parziale valevole anche verso i soggetti non ricompresi nella norma, ai quali non si applica l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, avendo questo regolato le situazioni future con condizioni di frequenza diverse.
Il punto decisivo riguarda la posizione dei medici intervenienti. L’Avvocatura dello Stato aveva eccepito la prescrizione nella comparsa di risposta del 16 marzo 2011 verso gli attori originari, ma nulla aveva opposto verso i terzi intervenuti con atto del 27 aprile 2011. Il Collegio ritiene fondata la censura: l’eccezione sollevata nella comparsa di risposta è efficace verso il terzo che abbia spiegato intervento adesivo autonomo solo se riproposta nel primo atto successivo all’intervento o con richiesta di termine. Le parti originarie possono difendersi immediatamente, ma devono farlo, a pena di decadenza dalle eccezioni in senso stretto.
La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché riesamini le posizioni dei medici intervenuti non raggiunti da tempestiva eccezione. Gli ulteriori motivi del ricorso Andolfi sono rigettati o assorbiti; il ricorso De Santis è dichiarato inammissibile per tardività, poiché qualificato come ricorso incidentale adesivo e notificato oltre il termine semestrale.
Nota della Redazione
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