Ricorso inammissibile se chiede revisione del fatto accertato (Cass. civ. Sez. II n. 10262 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità. La valutazione delle risultanze istruttorie, la scelta tra le varie fonti di prova e il giudizio di attendibilità dei testi costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio. In presenza di una ipotesi di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente dedotto in sede di legittimità. La decisione assunta in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
I ricorrenti, originari attori, evocavano in giudizio gli intimati davanti al Tribunale di Lucca, chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva di una corte scoperta, la rimozione di un cancello e la condanna dei convenuti alla cessazione dell’uso dell’area e al risarcimento del danno. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà del medesimo spazio.
Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame e confermava la decisione di prime cure. I ricorrenti propongono quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il collegio dà atto che, dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che decide ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La proposta, infatti, non ha funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente costituisce fase autonoma del giudizio di cassazione.
Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione delle norme sull’onere della prova e sull’interpretazione dei titoli; il secondo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello riconosciuto un diritto di comproprietà in presenza di una domanda volta soltanto all’accertamento di un diritto di passaggio; il terzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte condivide la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e rileva che non si configura alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice distrettuale si è limitato ad accertare la comproprietà dello spazio, ritenendone lecita l’utilizzazione per accedere alla proprietà individuale degli intimati. Non sussiste neppure inversione dell’onere della prova, poiché ciascuna parte era onerata di dimostrare i presupposti della rispettiva domanda.
Quanto al terzo motivo, il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di una ipotesi di doppia conforme. I ricorrenti, in sostanza, contrappongono alla ricostruzione in fatto del giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio. La Corte ribadisce che l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.
La motivazione impugnata non risulta viziata da apparenza né manifestamente illogica, ed è idonea a integrare il cd. minimo costituzionale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; nulla per le spese, in difetto di attività difensiva degli intimati. Poiché la decisione è conforme alla proposta, la Corte applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e condanna la parte ricorrente al pagamento di € 3.000 in favore della cassa delle ammende, dando atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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