Proroga del trattenimento nel CPR: motivazione concreta e invalidità derivata (Cass. civ. Sez. I n. 6627 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalida l’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell’autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto né spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. La misura incide su un diritto inviolabile, presidiato dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. Il giudice di pace, in sede di convalida dell’ulteriore proroga, è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento sia quelli dell’espulsione amministrativa. La cassazione senza rinvio del provvedimento che aveva autorizzato la prima proroga travolge, per invalidità derivata, la seconda proroga convalidata.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Roma, con decreto pubblicato il 25.05.2023, ha convalidato la seconda proroga, per giorni trenta, del trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria. La proroga era stata richiesta dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, sull’assunto che lo straniero si trovasse nel centro dal 30.03.2023 e che la richiesta di identificazione inoltrata all’Ambasciata del Marocco il 04.04.2023 giustificasse l’ulteriore trattenimento, a nulla rilevando un precedente trattenimento conseguente ad altro decreto espulsione.

Avverso la pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura, che non svolgono difese. Si duole dell’assenza di elementi concreti che rendano probabile l’identificazione, della mancanza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell’allontanamento e del vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo assorbente: nella medesima udienza ha accolto altro ricorso avente ad oggetto la convalida della prima proroga del trattenimento dell’aprile 2023. Di conseguenza, per il principio di invalidità derivata, la cassazione senza rinvio del provvedimento che aveva autorizzato la prima proroga travolge anche la seconda proroga convalidata.

In ogni caso, la prima censura è fondata, assorbiti i restanti motivi. Richiamando Cass. n. 610 del 2022, la Corte ribadisce che il decreto di convalida non può limitarsi a richiamare le informative di polizia senza riprodurne il contenuto e senza spiegare su quali elementi concreti si fondi la probabilità dell’identificazione. La motivazione per relationem è ammissibile, ma non può essere del tutto priva di ogni indicazione che ne attesti la condivisione.

Il riferimento all’art. 13 Cost. chiarisce la ragione del rigore: la limitazione della libertà personale è coperta da riserva assoluta di legge, e la misura incide su un diritto inviolabile. Il controllo del giudice di pace non può dunque ridursi a una ricezione acritica dell’atto amministrativo.

La Corte richiama inoltre Cass. n. 2826 del 2023: in sede di convalida dell’ulteriore proroga, il giudice di pace è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento sia quelli dell’espulsione amministrativa. Nel caso concreto, il giudice ha autorizzato la seconda proroga soltanto ritenendo giustificata la richiesta di identificazione, senza però indicare quali fossero gli elementi che rendevano probabile l’esito identificativo.

Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza impugnata è cassata senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla proroga. Quanto alle spese, il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida, secondo gli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, scelta reputata conforme a Costituzione. La richiesta di distrazione delle spese non vale come implicita rinuncia al beneficio, poiché il difensore non può disporre del diritto dell’assistito. Essendo soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese: il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e, in caso di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002; in ipotesi di cassazione senza rinvio, davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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