Inerenza dei costi in IVA e riduzione delle sanzioni subordinata alla conciliazione (Cass. civ. Sez. V n. 12230 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ai fini della detrazione del costo non è sufficiente la contabilizzazione: il contribuente deve provarne l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica, trattandosi di fatti costitutivi del diritto. La nozione di inerenza esprime la concreta riferibilità del costo all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, ed è oggetto di una valutazione qualitativa, non quantitativa. Il giudice di merito che addossa all’Amministrazione l’onere di provare gli elementi della rettifica applica erroneamente le regole probatorie. La riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 48-ter del d.lgs. n. 546/92 è subordinata al perfezionamento della conciliazione giudiziale e non opera quando l’accordo non si sia concluso.

Il Fatto

A seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società esercente produzione di olii e grassi animali un avviso di accertamento per il 2012, recuperando a tassazione costi ritenuti non inerenti ai fini Ires e Irap e, quanto all’IVA, l’importo di euro 257.250,00 detratta su due fatture relative all’acquisto di un impianto di produzione di energia elettrica.

La società impugnava l’atto. Dopo due proposte conciliative dell’Ufficio, la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando in parte valida la seconda proposta e determinando le imposte dovute, con sanzioni ridotte al 40%, ed escludendo l’IVA dal recupero. La CTR della Sicilia, previa riunione dei separati appelli, li rigettava confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso e chiedeva il rinvio per un tentativo di conciliazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta anzitutto l’istanza di rinvio avanzata in memoria dalla contribuente. L’art. 48, comma 4-bis, del d.lgs. n. 546/92, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, consente la conciliazione fuori udienza per i giudizi instaurati in Cassazione solo dal 5 gennaio 2024; il ricorso era stato notificato anteriormente, e la modifica ulteriore invocata è ancora in corso di promulgazione.

Superata l’eccezione di tardività della notificazione, la Corte affronta il primo motivo. La CTR, confermando l’esclusione dell’IVA dal recupero, aveva ritenuto che l’Ufficio non avesse precisato né documentato gli elementi giustificativi della rettifica e i requisiti della presunzione.

Secondo la Corte, compito del giudice era invece verificare se la contribuente avesse assolto il proprio onere probatorio sulla concreta riferibilità del costo, relativo all’impianto di cogenerazione, all’attività effettivamente svolta. La società, dalle indagini, risultava priva delle autorizzazioni per la produzione di energia da fonti alternative, rilasciate ad altra società alla quale il terreno era stato concesso in comodato e il contratto di fornitura era stato ceduto.

La Corte richiama la propria giurisprudenza: la nozione di inerenza esprime la concreta riferibilità dei costi all’attività d’impresa anche indiretta o potenziale e postula una valutazione qualitativa; l’onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica del costo grava sul contribuente. La CTR ha quindi mal governato tali principi, addossando erroneamente all’Ufficio l’onere probatorio.

Quanto al secondo motivo, la riduzione sanzionatoria del 40% era applicabile solo in caso di perfezionamento della conciliazione nel primo grado; la Corte rileva che l’accordo non si era concluso, avendo la contribuente non condiviso una parte della proposta. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *