Concordato in appello: inammissibili le censure sui punti rinunciati (Cass. pen. Sez. IV n. 34066 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per i vizi che attengono alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità del contenuto della pronuncia rispetto all’accordo e all’applicazione di una pena illegale. L’accordo delle parti sui punti concordati implica rinuncia a dedurre in legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio. Il giudice dell’impugnazione, una volta recepito l’accordo, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove: il suo obbligo motivazionale è calibrato sull’effetto devolutivo dell’impugnazione e dunque sui soli motivi non rinunciati. In tema di commisurazione, il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, restando irrilevanti gli eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi, salvo che si traducano in violazione del divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal GUP del Tribunale della stessa sede a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di numerosi imputati che avevano aderito al concordato in appello, confermando invece la condanna di due ulteriori imputati.
Il processo trae origine da un’attività di prevenzione e repressione dell’introduzione illecita di sostanze stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario milanese e, all’esterno, da gruppi operanti in alcuni quartieri popolari del capoluogo lombardo.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione muove da un dato pacifico nella giurisprudenza di legittimità: nell’accogliere la richiesta di pena concordata, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, il giudice deve limitare la propria cognizione ai motivi non rinunciati. La rinuncia determina una preclusione processuale che gli impedisce di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto.
Ne deriva che il giudice dell’appello non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’assenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove: l’obbligo motivazionale va rapportato all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. Le uniche doglianze proponibili in cassazione restano quelle relative ai vizi della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo e all’applicazione di una pena illegale.
Quanto alla commisurazione, poiché le parti del concordato non sono vincolate a criteri legali, il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi, salvo il divieto di reformatio in peius. Su queste basi la Corte dichiara inammissibili i ricorsi di dieci imputati, le cui censure attengono a punti coperti dalla rinuncia: sussistenza e qualificazione del reato o delle aggravanti, misura delle circostanze, determinazione della pena per la continuazione.
Il ricorso dell’imputato che aveva contestato la correlazione tra accusa e sentenza è invece infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio difensivo. La verifica non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza, poiché la violazione è insussistente quando l’imputato si sia trovato nella condizione concreta di difendersi. Nel caso esaminato il capo d’imputazione indicava sia l’acquisto sia la cessione, e la detenzione costituisce il presupposto della distribuzione.
Il motivo sulla localizzazione dell’utenza è inammissibile per aspecificità: il ricorrente non ha dedotto la decisività del dato contestato ai fini della prova di resistenza, e la condanna non si fonda sui soli tabulati ma anche sul contenuto dei dialoghi intercettati. Manifestamente infondato è infine il motivo sul diniego delle attenuanti generiche: il giudizio di merito è insindacabile in legittimità se non contraddittorio e se dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.
Nota della Redazione
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