Reddito di cittadinanza: sottoscrizione invalida e reato di false dichiarazioni (Cass. pen. Sez. III n. 34074 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata o irregolare sottoscrizione della domanda di accesso al reddito di cittadinanza, con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005, non ne determina l’inesistenza e non le preclude la produzione di effetti giuridici, ma incide soltanto sulla sua validità. Ne consegue che le omesse o false indicazioni contenute nell’autodichiarazione integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge. Il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite n. 7299 del 1984 in materia di falso ideologico, è confermato anche in relazione alla sottoscrizione della domanda.

Il Fatto

Con sentenza del 24.03.2025 la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del GUP del Tribunale di Cuneo, assolveva la ricorrente dal reato commesso il 10.05.2022 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna per le residue ipotesi di false dichiarazioni finalizzate a conseguire il reddito di cittadinanza.

La condannata ricorre per Cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione, perché i documenti in atti non recherebbero alcuna sottoscrizione da parte della prevenuta; con il secondo motivo, la mancanza dell’elemento soggettivo, avendo ella versato nelle condizioni di reddito per godere del beneficio.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi. La sentenza impugnata dà atto che non era stato contestato che l’imputata fosse residente nel territorio di riferimento e che le domande inoltrate contenessero l’attestazione corrispondente in relazione ai fatti per cui è intervenuta condanna.

Su un caso assai simile, in cui la difesa aveva contestato l’integrazione del reato per l’assenza di una valida sottoscrizione della domanda, la Corte richiama il proprio precedente secondo cui l’omessa sottoscrizione con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 non determina l’inesistenza della domanda, ma incide soltanto, ed eventualmente, sulla sua validità.

Il Collegio rinvia al principio generale enunciato dalle Sezioni Unite n. 7299 del 1984: in materia di falso ideologico, il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è configurabile in presenza di un atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, inidoneo a produrre effetti giuridici. Ne deriva che l’ipotizzata invalidità della domanda non esclude la responsabilità, risultando la ricorrente aver percepito il reddito di cittadinanza in relazione alle domande per cui è intervenuta condanna.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il principio invocato dalle Sezioni Unite n. 49686 del 2023 — secondo cui le informazioni contenute nell’autodichiarazione integrano il delitto solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge — è dichiarato inconferente e, anzi, perfettamente coerente con le vicende in esame. Ne segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *