Riesame del sequestro preventivo e interesse concreto dell’indagato (Cass. pen. Sez. VI n. 22611 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, pur non vantando il diritto alla restituzione del bene, a condizione che alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione. Tale interesse non può farsi discendere dalla sola qualità di indagato, né dal possibile esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, trattandosi di decisione non vincolante per l’ulteriore corso del procedimento. Esso deve essere specificamente allegato dalla parte e riferirsi all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento. È priva di fondamento giuridico la tesi degli effetti derivati di un eventuale annullamento del sequestro sulla misura interdittiva, stante l’autonomia dei provvedimenti applicativi della misura reale e di quella personale, basati su presupposti differenti.

Il Fatto

Il Tribunale, adito con richiesta di riesame, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo di un complesso aziendale e dei beni strumentali all’esercizio dell’attività. Il ricorrente, già amministratore delegato della società il cui compendio era stato sottoposto a vincolo, era stato raggiunto da contestuale misura interdittiva applicata dal primo giudice.

Il Tribunale fondava la declaratoria sul difetto di legittimazione, per essere il ricorrente privo dei poteri gestori e dunque non legittimato alla restituzione. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e il contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite sulla legittimazione dell’indagato portatore di un interesse concreto e attuale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il Collegio non nega il principio invocato dal ricorrente, ma ne verifica l’erronea applicazione al caso concreto: la questione non è di legittimazione in astratto, bensì di allegazione effettiva dell’interesse nel giudizio di merito cautelare.

Rileva, infatti, che né in sede di riesame né con l’odierno ricorso risulta prospettato l’interesse che costituisce requisito necessario di ammissibilità di ogni impugnazione. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7983 del 25.09.2025, dep. 27.02.2026, Calvarese, secondo cui l’interesse deve riferirsi non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, bensì all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate.

Il ricorrente aveva sostenuto che la revoca del sequestro, disposto contestualmente alla misura interdittiva, avrebbe determinato automaticamente la caducazione di quest’ultima. La Corte giudica tale assunto del tutto eccentrico: la tesi degli effetti derivati è priva di fondamento giuridico, avuto riguardo all’autonomia dei provvedimenti applicativi della misura reale e di quella personale, basati su presupposti differenti.

Né vale evocare un implicito interesse ricollegato alla qualità di indagato. L’interesse deve essere concretamente apprezzabile in relazione alla puntiforme ingerenza discendente dal provvedimento impugnato, specificamente allegato dalla parte e correlato non alla disponibilità della cosa, ma all’imposizione del vincolo e al risultato oggettivamente utile che all’impugnante potrebbe derivare dal dissequestro. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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