Divisione ereditaria: stima aggiornata d’ufficio ma onere di allegazione (Cass. civ. Sez. II n. 14391 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella divisione giudiziale il momento cui commisurare la stima dei beni comuni è quello della decisione. Poiché la stima è di regola affidata a un consulente tecnico ed è fisiologico che essa preceda la decisione, per evitare che i mutamenti dei prezzi compromettano l’eguaglianza fra i comproprietari la stima effettuata in epoca anteriore deve essere aggiornata d’ufficio, anche in appello, al momento della decisione. Tale principio non esonera la parte dall’onere di allegazione dei fatti che giustificano l’aggiornamento, poiché questo non può avvenire tramite criteri automatici. Le considerazioni del giudice di merito che, in linea di principio corrette in diritto e immuni da vizi logici, accertino l’inadempimento di tale onere sono incensurabili in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in una causa di divisione ereditaria, sciolta la comunione, aveva condannato un coerede — già mandatario della de cuius e poi amministratore di fatto — a restituire pro quota alle altre coeredi le somme ricavate nell’esercizio dell’amministrazione. Le attrici avevano lamentato che quanto già versato non eguagliasse quanto dovuto.
La Corte d’appello di Palermo riformò la sentenza riducendo in misura minima il quantum, sul rilievo che il convenuto non aveva provato esborsi idonei a erodere gli importi riscossi nei limiti della somma già ripartita. La stessa Corte riconobbe l’appartenenza all’asse ereditario di una somma in origine depositata su un conto cointestato alla de cuius, trattenuta per intero dal coerede, e disattese l’istanza di revisione della stima dei beni comuni. Contro questa sentenza il coerede ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; una coerede ha resistito con controricorso, l’altra è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 1722, n. 4, cod. civ. e dell’art. 1713 cod. civ., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il conto era stato reso al notaio incaricato dell’inventario, che il saldo era stato ripartito senza riserve e che la gestione si era protratta a lungo. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura è formulata in termini apodittici, senza correlazione con le statuizioni impugnate, la cui ratio si esaurisce nell’accertamento che il ricorrente aveva riscosso somme di pertinenza dell’eredità ripartendone pro quota una minore. Sotto l’egida dell’omesso esame si cela il tentativo di ottenere una ripetizione del giudizio di fatto, inammissibile in cassazione; ove poi la censura corrispondesse al motivo, opererebbe la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., avendo l’appello risolto la questione di fatto come il primo grado.
Il secondo motivo censurava il diniego di rinnovare la stima dei beni ai fini della divisione. La Corte lo ha giudicato infondato, enunciando il principio per cui, nella divisione giudiziale, la stima è di solito rimessa a un consulente tecnico e deve essere aggiornata d’ufficio, anche in appello, al momento della decisione, per preservare l’eguaglianza fra i comproprietari (Cass. n. 9207/2005). Tale principio non esclude però che la parte debba allegare i fatti che giustificano l’aggiornamento, non potendo questo avvenire tramite criteri automatici (Cass. n. 10624/2010; Cass. n. 15288/2014). La Corte d’appello, richiamati tali principi, ha accertato che il ricorrente non aveva assolto a tale onere e le sue considerazioni sono incensurabili.
Il terzo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, negando l’appartenenza all’eredità della somma già depositata sul conto cointestato, che sarebbe stata consegnata in esecuzione di un mandato della de cuius a beneficio del ricorrente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il ricorrente oppone argomenti logici alla ricostruzione del giudice di merito, accampando un titolo idoneo al trattenimento, ma la censura si traduce in una petizione di principio e la questione di fatto è stata risolta negli stessi termini dal Tribunale, con conseguente doppia conforme. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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