Concorsi straordinari in Polizia: niente anzianità retrodatata (Corte cost. n. 140/2026)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate contro la norma sui concorsi straordinari per la promozione a vicesovrintendente tecnico nella Polizia di Stato. Si tratta dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126: per i vincitori di quei concorsi l’anzianità giuridica decorre dal giorno successivo alla fine del corso di formazione, senza alcuna retrodatazione.
La norma in discussione. La disposizione ha previsto tre concorsi transitori, da bandire entro il 2017, il 2018 e il 2019, per 900 posti di vicesovrintendente tecnico: selezioni per soli titoli, riservate per intero agli assistenti capo tecnici, con garanzia della sede e posti attribuiti anche oltre la dotazione organica. La regola ordinaria del ruolo tecnico è diversa: l’art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982 fa decorrere l’anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il posto è rimasto vacante.
Il caso. Alcuni vincitori hanno impugnato gli atti di inquadramento davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l’applicazione della regola ordinaria e quindi una decorrenza anteriore. Il TAR ha respinto i ricorsi. In appello il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli altri motivi e ha rimesso alla Corte la sola questione sulla decorrenza.
Il dubbio del giudice. Secondo il Consiglio di Stato la diversa decorrenza violava l’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto a chi ottiene la stessa promozione con i normali concorsi interni, e l’art. 97, sul buon andamento e sull’imparzialità della pubblica amministrazione. Il giudice riteneva fondate le lamentele degli appellanti: carriera bloccata, mancato affidamento della direzione di uffici, trattamento economico inadeguato.
Le censure non esaminate. La Corte ha valutato nel merito solo una parte delle questioni. Il richiamo all’art. 3, secondo comma, non era motivato, e il confronto con i vicesovrintendenti del ruolo ordinario compariva solo in un inciso. Su questi due punti le questioni sono state dichiarate inammissibili.
Il ragionamento della Corte. Nel merito la Corte ha chiarito anzitutto che cosa comporta l’anzianità giuridica. Rileva per la gerarchia interna al ruolo, ma non incide né sulle promozioni dentro lo stesso ruolo, che contano il servizio effettivo nella qualifica, né sulla retribuzione. La Corte ha poi escluso il rischio di essere scavalcati da chi arriva dopo: il riordino ha coperto tutte le vacanze esistenti al 31 dicembre 2016 e ha portato il personale effettivo oltre l’organico, con 2.192 unità a fronte di una dotazione di 1.831. Le promozioni successive potranno quindi riguardare solo posti divenuti vacanti più tardi. Non regge nemmeno il confronto con il ruolo ordinario, perché tra qualifiche corrispondenti dei due ruoli la preminenza non dipende dall’anzianità, ma dal tipo di attività da svolgere. La Corte ha aggiunto che la retrodatazione non deve creare anzianità fittizie abnormi, staccate dal superamento del concorso: qui le vacanze da colmare erano rimaste ferme per oltre un decennio.
Perché non c’è disparità. Le due situazioni messe a confronto non sono omogenee. I concorsi straordinari nascevano da vacanze molto risalenti e offrivano condizioni di vantaggio che le procedure ordinarie non prevedono. Inoltre operano in momenti diversi, e il tempo può giustificare discipline differenti. Per le stesse ragioni la Corte ha escluso la violazione dell’art. 97 e ha precisato che il caso non è sovrapponibile a quelli decisi con le sentenze n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024, sulle promozioni per meriti straordinari, dove il rischio di scavalcamento esisteva.
Che cosa cambia in pratica. Per chi ha vinto quei concorsi non cambia nulla: l’anzianità resta calcolata dal giorno successivo alla fine del corso, e il Consiglio di Stato dovrà decidere gli appelli applicando la norma così com’è. La decisione offre però un criterio più generale a chi lavora nel pubblico impiego: una disciplina transitoria può prevedere regole meno favorevoli su un singolo aspetto, quando il quadro complessivo assicura altri vantaggi e non produce un pregiudizio effettivo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/140