Qualità dell’aria: chi interviene, Stato o Regioni? (Corte cost. n. 145/2026)
Con la sentenza n. 145 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto tutte le censure che le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto avevano rivolto all’articolo 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la legge di delegazione europea 2024. Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili, le altre non fondate: la norma resta in vigore.
La norma. L’articolo 12 delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria. La direttiva punta all’inquinamento zero entro il 2050 e fissa limiti più severi per polveri sottili e biossido di azoto entro il 1° gennaio 2030. Dove i limiti sono superati gli Stati devono adottare piani per la qualità dell’aria. La delega chiede al Governo di assicurare la sinergia tra il risanamento dell’aria e i settori che generano le emissioni principali, come trasporti, energia, industria e agricoltura, e prevede che le misure siano adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali, in via complementare da quelle statali.
Il caso. Le tre Regioni hanno impugnato direttamente la legge nell’agosto 2025 e i giudizi sono stati riuniti. Il primo rilievo era procedurale: sull’emendamento che ha introdotto il recepimento della direttiva non sarebbe stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Il secondo riguardava i futuri decreti legislativi, per i quali la legge chiede solo il parere della Conferenza unificata e non l’intesa. Il terzo riguardava il merito: affidare alle Regioni le misure di risanamento dell’aria sarebbe irragionevole, perché il modello introdotto nel 2010 avrebbe già mostrato la propria inadeguatezza, soprattutto nel bacino padano. L’ultimo riguardava i costi: la legge esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pur imponendo, secondo le ricorrenti, nuovi compiti.
La collaborazione tra Stato e Regioni. La Corte ha ricordato che il principio di leale collaborazione non governa l’approvazione delle leggi statali. Il parere che si lamenta mancato è previsto da una legge ordinaria, non dalla Costituzione, e la Conferenza Stato-Regioni aveva già espresso il proprio parere generale. Sull’intesa la Corte ha spiegato che è indispensabile solo quando le competenze statali e regionali si intrecciano in modo inestricabile e nessuna prevale. Qui prevale la tutela dell’ambiente, che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato: il parere della Conferenza unificata assicura quindi un coinvolgimento adeguato delle Regioni.
La ripartizione dei compiti. Nelle materie di competenza esclusiva statale spetta allo Stato decidere a quale livello collocare le funzioni amministrative, e la scelta può essere censurata solo se manifestamente irragionevole. Per la Corte non lo è. La delega impone di creare sedi e procedure per il coordinamento tra le autorità competenti, a livello nazionale e territoriale, e prevede che lo Stato adotti misure proprie quando i piani regionali non bastano, in particolare per le fonti di emissione sulle quali le Regioni non hanno poteri. I piani sull’aria, ha aggiunto, devono integrarsi con urbanistica, trasporti ed energia, cioè con strumenti regionali e locali; e chi ha la competenza legislativa non deve necessariamente avere anche quella amministrativa.
La questione dei costi. Le censure sulle risorse sono state dichiarate inammissibili. Le Regioni lamentavano fondi insufficienti per funzioni non ancora attribuite, dato che i decreti delegati non sono stati emanati, senza indicare quali compiti sarebbero davvero nuovi né quanto costerebbero. La redazione dei piani e il monitoraggio, ha osservato la Corte, sono già compiti ordinari delle Regioni.
Cosa cambia in pratica. Nell’immediato nulla. I piani per il risanamento dell’aria restano affidati in via ordinaria a Regioni ed enti locali, con lo Stato in funzione di impulso, coordinamento e intervento complementare. Il passaggio decisivo saranno i decreti di recepimento, che dovranno rispettare la clausola di invarianza finanziaria: secondo la Corte è in quella sede che si stabilirà quali nuovi compiti affidare davvero alle Regioni. La direttiva prevede inoltre il diritto al risarcimento per chi subisce un danno alla salute a causa della violazione, da parte delle autorità competenti, delle norme sui piani per la qualità dell’aria: anche questo profilo dovrà essere attuato in Italia.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/145