Sanzione amministrativa e legge nuova più favorevole (Corte cost. n. 73/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che la legge che cancella un illecito amministrativo deve valere anche per i fatti commessi prima. Con la sentenza n. 73 del 2026 ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole sul certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.
La norma. Chi impiegava lavoratori dello spettacolo doveva chiedere in anticipo un certificato di agibilità. Serviva a controllare il versamento dei contributi. Chi non lo chiedeva pagava 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza un tetto massimo. La legge n. 205 del 2017 ha eliminato questo obbligo per i lavoratori assunti come dipendenti, a condizione che i contributi siano stati regolarmente versati all’INPS. L’obbligo è rimasto per i lavoratori autonomi con contratti oltre i trenta giorni. La nuova legge, però, non diceva nulla sui fatti già avvenuti.
Il caso. Nel 2009 la Direzione provinciale del lavoro di Roma aveva sanzionato una società per avere impiegato, tra il febbraio 1999 e l’aprile 2001, alcuni lavoratori dipendenti dello spettacolo privi del certificato. La somma richiesta era di 269.255 euro, frutto della moltiplicazione della sanzione giornaliera per ogni lavoratore. La Corte d’appello di Roma aveva respinto l’opposizione. La società è quindi ricorsa in Cassazione, sostenendo che quel comportamento, con la legge del 2017, non era più punibile.
Il dubbio. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato la questione. Secondo il giudice, quella sanzione è solo formalmente amministrativa: colpisce chiunque, ha finalità punitiva e non risarcitoria e può raggiungere importi molto alti. Per questo dovrebbe seguire le regole delle pene, tra cui l’applicazione della legge successiva più favorevole. Sono stati richiamati l’articolo 3 della Costituzione, cioè l’uguaglianza, e l’articolo 117, primo comma, in relazione all’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione. La Corte ha seguito tre passaggi. Primo: per le sanzioni amministrative non esiste una regola generale come quella dell’articolo 2 del codice penale. La legge n. 689 del 1981 rimanda al principio comune per cui la legge dispone solo per il futuro. Il giudice, quindi, non può da solo applicare la legge nuova ai fatti passati: deve rivolgersi alla Corte costituzionale. Secondo: la sanzione in esame ha davvero natura punitiva, perché si rivolge alla generalità dei consociati, ha scopo repressivo e dissuasivo e, calcolata per ogni giornata e per ogni lavoratore, diventa fortemente afflittiva. Terzo: nessun interesse di rango costituzionale giustifica l’esclusione della retroattività. La violazione era di tipo formale, l’obbligo si sovrapponeva a quello già sanzionato di denunciare i lavoratori occupati e la modifica non incide in modo rilevante sui conti pubblici.
Un chiarimento. La Corte ha precisato che la retroattività della legge più favorevole non si fonda sull’articolo 25 della Costituzione, che vieta soltanto di punire per fatti non previsti come reato al momento in cui sono stati commessi. Si fonda invece sul principio di uguaglianza e sugli obblighi internazionali. Per questo non è assoluta: il legislatore può limitarla, ma deve avere una ragione seria e proporzionata. In questo caso non c’era. È stata invece dichiarata inammissibile la censura basata sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perché il giudice non aveva spiegato perché la materia rientrasse nel diritto dell’Unione.
Cosa cambia in pratica. Chi ha ricevuto una sanzione per il mancato certificato di agibilità relativa a lavoratori dipendenti, e la controversia non è ancora chiusa in via definitiva, può ora invocare la disciplina più favorevole del 2017 anche per fatti anteriori. Sul piano generale vale un avvertimento diverso: quando una legge nuova alleggerisce o elimina un illecito amministrativo, non basta chiederne l’applicazione al giudice. Se la legge non prevede espressamente la retroattività, la strada è sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/73