Concorso in contraffazione di documenti di identità e diniego di attenuanti (Cass. pen. Sez. V n. 7991 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di art. 497-bis cod. pen., la responsabilità concorsuale può essere affermata sulla base di elementi indiziari plurimi, congrui e convergenti, come la partenza e il pernottamento comuni, la disponibilità condivisa dei documenti falsi e le captazioni che mostrano il coinvolgimento del concorrente nelle condotte dei correi. La diversa qualificazione giuridica del fatto, che postula una valutazione di elementi di merito, costituisce motivo inedito se prospettata per la prima volta in sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile quando la motivazione, ancorata alla gravità dei fatti, non presenti profili di manifesta illogicità. In presenza di una causa estintiva, l’assoluzione ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. è ammessa solo se l’evidenza dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità dell’imputato emerga ictu oculi, senza necessità di apprezzamenti valutativi.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze conferma la condanna di due imputati per plurime condotte di art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., in concorso tra loro e con una terza persona giudicata separatamente, dichiarando nel contempo estinti per prescrizione gli ulteriori reati contestati e rideterminando la pena. Le contraffazioni riguardano carte di identità recanti la fotografia di uno degli imputati ma le generalità di altri soggetti, e un documento intestato a terzo nominativo con l’effigie della coimputata.

Gli imputati ricorrono per cassazione. Il primo lamenta la configurabilità del concorso nei capi relativi alle carte di identità, la qualificazione del fatto ai sensi del secondo anziché del primo comma della norma, e il diniego delle attenuanti generiche. Il secondo deduce il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla ritenuta connivenza non punibile in relazione ai reati riferiti alla coimputata.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Sul primo profilo, la condanna quale concorrente nei delitti ex art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. si fonda su elementi plurimi, congrui e pertinenti: i tre si sono mossi insieme dalla Campania con un’auto a noleggio, hanno pernottato assieme e in due giorni hanno posto in essere una serie di condotte secondo un piano predeterminato e concordato. A carico del ricorrente sono valorizzate due conversazioni captate che lo mostrano direttamente coinvolto nelle azioni dei correi.

Quanto alla validità per l’espatrio dei documenti, la Corte osserva che le carte di identità sono rilasciate con tale validità salvo particolari ragioni ostative, nella specie indimostrate. Nessun addebito ex art. 497-bis cod. pen. è stato elevato in relazione al rinvenimento di tessere sanitarie false, oggetto di distinte contestazioni ex art. 477 cod. pen. dichiarate estinte per prescrizione.

Il motivo sulla diversa qualificazione giuridica è dichiarato inedito: la tesi difensiva passa attraverso la valutazione di elementi di fatto che non può essere compiuta per la prima volta in sede di legittimità. Il motivo sul diniego delle attenuanti è intrinsecamente generico, poiché non indica quali concreti elementi positivi il giudice avrebbe pretermesso.

Per il secondo ricorrente, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sorretta da motivazione esente da manifesta illogicità, riferita alla gravità dei fatti. Sul secondo motivo, i reati estinti per prescrizione non consentono l’assoluzione ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. se non nei casi di evidenza ictu oculi, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 28.05.2009, Tettamanti: l’insussistenza dell’apporto concorsuale non è constatabile con semplice attività ricognitiva, esente da apprezzamento valutativo. Quanto al capo residuo, la Corte d’appello ricava senza cadute logiche il convincimento che tutti e tre i soggetti colti nella stessa autovettura nel possesso dei documenti falsi abbiano fornito il proprio apporto partecipativo, trattandosi di fatti collettivi organizzati in un medesimo contesto spazio-temporale secondo una concordata ripartizione di compiti. Al rigetto consegue la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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