Patteggiamento e sanzioni accessorie obbligatorie: annullamento parziale (Cass. pen. Sez. IV n. 12268 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. È pertanto ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., avverso le sentenze di patteggiamento con cui non sia stata disposta la sospensione della patente di guida. Le statuizioni non comprese nell’accordo o non negoziabili restano soggette al controllo di legittimità, in forza del combinato disposto degli artt. 568, comma 2, 606, comma 2, cod. proc. pen. e 111, commi 6 e 7, Cost.
Il Fatto
Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 700,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale per l’omessa previsione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di patteggiamento. Richiamando le Sezioni Unite n. 21369 del 2019, il Collegio osserva che, per i reati in materia di circolazione stradale, è ammissibile il ricorso ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. avverso le sentenze applicative di pena con cui non sia stata disposta la sospensione della patente.
Il fondamento sistematico risiede nel combinato disposto degli artt. 568, comma 2, 606, comma 2, cod. proc. pen. e 111, commi 6 e 7, Cost.: non può andare esente dal controllo di legittimità il profilo relativo alle statuizioni non comprese nell’accordo tra le parti o comunque non negoziabili.
Nel merito, la Corte afferma che anche nel giudizio definito con patteggiamento deve farsi luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come obbligatorie per legge. Sul punto richiama il precedente della Sez. II n. 49461 del 2013, secondo cui con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. devono sempre applicarsi le sanzioni accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo.
Nel caso concreto, il giudice di merito, recependo l’accordo sulla pena, non ha disposto la sospensione della patente e la confisca del veicolo, obbligatorie a norma dell’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992. Poiché la durata della sospensione è rimessa ad apprezzamenti di merito, la Corte annulla la sentenza limitatamente all’omessa statuizione, con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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