Concorso tra falso in atto pubblico e truffa se falsificazione è artificio (Cass. pen. Sez. VII n. 3684 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile il concorso materiale e non l’assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca l’artificio per commettere la truffa. Non ricorre in tal caso l’ipotesi del reato complesso, la cui configurabilità non è desumibile dalla sola convergenza occasionale di più norme determinata dalle modalità concrete del fatto tipico. Perché il reato complesso sussista è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il reato di falso materiale aggravato del privato in atto pubblico avente ad oggetto certificati medici. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 30/04/2024, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi: l’insussistenza del concorso tra falso e truffa, la denegata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la mancata riforma del bilanciamento tra circostanze di segno opposto e la denegata esclusione della recidiva contestata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, quando la falsificazione costituisce l’artificio per commettere la truffa, tra i due reati si configura concorso materiale e non assorbimento.

La Suprema Corte ha precisato che non basta, per integrare il reato complesso, che le particolari modalità di realizzazione concreta del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme, e quindi un concorso di reati. È invece necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.

Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. V n. 2935 del 2018 e, con particolare riguardo alla frode assicurativa — reato per il quale la ricorrente era stata prosciolta per difetto di querela — Sez. V n. 1147 del 2024.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati generici e versati in fatto. La Corte d’appello aveva reso motivazione esauriente e logica sui profili della denegata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., del bilanciamento tra circostanze e della recidiva, senza che il ricorso si confrontasse con essa. Quanto alla recidiva, la doglianza proposta in appello era già generica e inammissibile; in ogni caso dalla sentenza emergono le ragioni del diniego, ancorate alla reiterazione delle condotte e alla specificità di alcuni precedenti.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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