Sospensione misura revocata e rivalutazione pericolosità detenuto breve (Cass. pen. Sez. 1 n. 6211 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ripristino della sorveglianza speciale sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche quando la detenzione si sia protratta per meno di due anni. La mancata rivalutazione determina la carenza di una condizione di efficacia della misura, con la conseguenza che la violazione delle prescrizioni non integra il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania confermava la condanna pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e all’art. 416-bis.1 cod. pen. All’imputato era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, poi interrotta per l’arresto e l’espiazione della pena residua. Rimesso in libertà, l’uomo era stato nuovamente assoggettato alla misura per il residuo periodo, senza una nuova valutazione della sua pericolosità. Il fatto contestato si collocava nel periodo di vigenza della misura ripristinata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza difensiva, incentrata sulla mancata osservanza del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2024. La norma che escludeva la necessità di rivalutare la pericolosità per sospensioni inferiori ai due anni è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. La Consulta ha escluso che possa operare una presunzione di persistente pericolosità, richiedendo un accertamento in concreto anche in caso di breve interruzione.
Il giudice di merito aveva invece ritenuto non necessaria la nuova valutazione proprio in ragione della breve durata della detenzione. La Corte ha richiamato il principio fissato da Sez. 1, n. 14346 del 2025, Pizzimenti, secondo cui il ripristino della misura sospesa presuppone la rivalutazione della pericolosità in ogni caso, e la successiva conforme Sez. 1, n. 30070 del 2025, Barbato. La violazione delle prescrizioni non è configurabile quando manchi la condizione di efficacia della misura, ossia la verifica attuale della pericolosità.
Nel caso di specie, la misura era cessata definitivamente in epoca antecedente alla commissione del fatto, ma il ripristino era avvenuto senza la richiesta rivalutazione. La Corte ha quindi escluso la configurabilità del reato per insussistenza del fatto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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