Concorso Istat, criteri di valutazione dei titoli e prova di resistenza (TAR Lazio n. 1061 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali comparative e di massa la commissione esaminatrice esercita un’ampia discrezionalità tecnica nella fissazione dei parametri di valutazione dei titoli e delle prove, sindacabile dal giudice amministrativo solo per sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 non è invocabile quale parametro di legittimità quando, in ragione dell’autoresponsabilità del candidato, questi sia tenuto a oneri minimi di cooperazione e non indichi quale diverso contributo avrebbe potuto apportare. Le specificazioni dei criteri contenute in un verbale della commissione, adottate in un lasso temporale fisiologico e prima della conoscenza della documentazione concorsuale, non integrano violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. In presenza di un giudizio positivo espresso dalla commissione, la doglianza volta a sostituire la valutazione complessiva del profilo professionale è inammissibile, e il ricorso è comunque inammissibile per carenza della prova di resistenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico, per titoli ed esame, bandito dall’Istat per sei posti a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale. All’esito della valutazione dei titoli ha conseguito un punteggio di 44,41, inferiore alla soglia di 56 necessaria per accedere al colloquio orale, e non è stato ammesso alla prova successiva né inserito nella graduatoria di merito.

Ha quindi impugnato la nota della Commissione esaminatrice contenente il diario degli ammessi al colloquio, il verbale con cui la Commissione ha determinato i criteri di valutazione del percorso professionale e dei titoli, la graduatoria e, con successivi motivi aggiunti, il verbale di valutazione della propria domanda. Ha dedotto il difetto di istruttoria, l’omesso soccorso istruttorio, la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e l’erronea valutazione di numerose attività lavorative, chiedendo l’ammissione al colloquio e il risarcimento del danno. L’Istat si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo rilevando, anzitutto, la genericità della doglianza sul difetto di istruttoria, smentita dalle modalità di valutazione dei titoli emerse nel giudizio. Quanto al soccorso istruttorio, richiama la giurisprudenza secondo cui nelle procedure di massa l’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 non è invocabile come parametro di legittimità, gravando sul partecipante oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni complete e di compilare i moduli. Il ricorrente, peraltro, non ha indicato quale diverso contributo avrebbe potuto arricchire la valutazione dei titoli.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale osserva che la dedotta illegittimità dei criteri non condurrebbe comunque all’accoglimento, trattandosi di vizio che inficerebbe l’intera procedura. Nel merito, priva di supporto probatorio è la tesi della violazione dell’imparzialità: tra la nomina della Commissione (5 ottobre 2022) e la riunione del 25 novembre 2022 è intercorso un lasso temporale fisiologico, e la Commissione ha ricevuto la documentazione concorsuale solo in data 13/12/2022, dopo aver trasmesso il verbale contenente i criteri.

Il Collegio esclude poi che le specificazioni sui criteri siano meramente formali e restrittive dell’accesso. L’auto-vincolo dell’attribuzione del punteggio a dati oggettivi, come la durata degli incarichi, costituisce garanzia di maggiore imparzialità. La Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha specificato i criteri del bando ripartendo il punteggio dell’attività professionale secondo una griglia riferita alla tipologia di incarico, con durata minima annuale e coefficiente di 0,7 per anno.

Quanto alla valutazione del profilo del ricorrente, il Tribunale ritiene le doglianze infondate. L’attività A1 afferisce a un incarico decorrente da ottobre 2021 in corso al momento della domanda, che la Commissione ha considerato unitariamente in termini più favorevoli al ricorrente. Le ulteriori attività non superano la durata infra-annuale e non erano valutabili. La censura sulla valutazione complessiva si palesa come inammissibile sostituzione del giudizio della Commissione, che ha comunque espresso un giudizio positivo di 6/10.

Infine, il ricorso è inammissibile per carenza della prova di resistenza: anche applicando criteri più favorevoli, il punteggio astrattamente conseguibile dal ricorrente resterebbe inferiore alla soglia di 56 punti. Le conclusioni alternative formulate nella memoria da ultimo depositata non trovano corrispondenza nei criteri del bando e prospettano profili di illegittimità non tempestivamente dedotti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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