Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2020 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, accertato dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro previa disapplicazione delle disposizioni statali che lo escludono, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. L’Amministrazione deve completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso ex art. 112 c.p.a. è fondato e va accolto, con assegnazione all’Amministrazione di un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di persistente inadempimento, di un commissario ad acta, che provvede anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che, previa disapplicazione delle disposizioni della legge n. 107/2015 che escludevano il personale docente di ruolo dal beneficio, ha accertato il suo diritto a usufruire del contributo economico annuo di 500,00 euro tramite la carta elettronica e ha condannato il Ministero all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, con condanna alle spese.

La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 7 maggio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria dell’8 luglio 2025, è rimasta ineseguita. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Dagli atti di causa risulta che il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero in data 7 maggio 2025 e che è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro in data 8 luglio 2025.

Il ricorso è stato ritualmente notificato in data 26 settembre 2025. È dunque decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, che impedisce al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale scadenza.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato fondato il ricorso e condannato il competente organo del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica in favore del ricorrente.

Il Collegio ha precisato di non poter riferire con certezza alla sentenza ottemperanda l’ordine di pagamento depositato dal Ministero in data 17 novembre 2025. La condanna all’esecuzione è stata quindi pronunciata sempre che, nelle more, l’Amministrazione non vi abbia già provveduto.

Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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