Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio: reato procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 31261 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’energia elettrica erogata mediante contratti di fornitura costituisce bene destinato a pubblico servizio, perché risponde a un interesse pubblico primario ed è assoggettata a una disciplina speciale, non perdendo tale natura per il solo fatto che l’utente paghi un corrispettivo. La sua sottrazione integra pertanto l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che rende il delitto di furto procedibile d’ufficio anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, con la sola eccezione del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. Il giudice di merito che, a fronte di una contestazione compiuta dell’aggravante, dichiari la mancanza della condizione di procedibilità fa un uso errato della regola di giudizio posta dall’art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa il 2 dicembre 2025, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. e dichiarato di non doversi procedere per il reato di furto, per mancanza della necessaria condizione di procedibilità. Secondo l’ipotesi accusatoria, la persona imputata aveva sottratto energia elettrica alla società fornitrice mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, con cavo abusivo, bypassando il contatore.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il bene sottratto non fosse destinato a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, perché l’energia era destinata a una privata abitazione. Esclusa l’aggravante, il reato risultava procedibile solo a querela, che non era stata proposta. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e afferma la procedibilità d’ufficio del reato. Il Collegio premette che, anche dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il furto resta procedibile d’ufficio quando ricorre taluna delle circostanze previste dall’art. 625, n. 7, cod. pen., con la sola eccezione dell’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede.
La ricostruzione del giudice di merito è giudicata del tutto errata. Il reato contestato ha ad oggetto l’energia elettrica, bene destinato a pubblico servizio. La natura pubblicistica del servizio di fornitura è pacifica e riconosciuta da una pluralità di fonti normative, tra cui la legge n. 146 del 1990, la direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 e la legge n. 481 del 1995, istitutiva dell’Autorità amministrativa per l’energia e il gas.
Il Collegio sottolinea che il pagamento di un corrispettivo, anche quando assume il rilievo di vero prezzo, non priva il servizio della sua natura pubblicistica. Un servizio pubblico non è tale perché gratuito, ma perché risponde a un interesse pubblico primario ed è assoggettato a una disciplina speciale. Nel caso dell’energia elettrica tale interesse è tutelato sotto vari profili: il prezzo è fortemente regolato e l’accesso è garantito secondo criteri pubblicistici di universalità e non discriminazione.
Quanto alla pretesa natura valutativa della circostanza, il riferimento del Tribunale è privo di rilievo in un capo di imputazione che contestava l’aggravante in maniera compiuta, con l’indicazione della norma e la sua descrizione in fatto. Il Tribunale ha quindi fatto un uso errato della regola di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., ritenendo decisiva la mancanza di querela in presenza di una corretta contestazione dell’aggravante.
La sentenza è annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica. Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. rendendo inappellabili dal pubblico ministero le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione costituiva dunque l’unico rimedio esperibile.
Nota della Redazione
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