Inammissibile il ricorso se il capo di imputazione è desumibile dalla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 28399 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il capo di imputazione non figura tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. L’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato può desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. È pertanto inammissibile il motivo che deduca la nullità per illeggibilità o erroneità del capo di imputazione, quando questo sia chiaramente evincibile dalla motivazione. Analogamente, è inammissibile il motivo che riproponga censure generiche ed in fatto avverso la motivazione del giudice di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 29/09/2025. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per l’illeggibilità del capo di imputazione e, con il secondo, l’erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La questione centrale attiene alla verifica dei requisiti di validità della sentenza e dei limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che esso è manifestamente infondato. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, tra gli elementi essenziali la cui mancanza determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione.
L’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all’imputato può infatti desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, che ha escluso profili di nullità nella sentenza di secondo grado recante nell’intestazione, per un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto era riportato nella sentenza di primo grado e richiamato nella motivazione.
Nel caso di specie, la sussistenza della continuazione interna con riguardo al reato di cui all’art. 337 cod. pen. è chiaramente evincibile dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha riportato fedelmente le frasi minacciose rivolte dal ricorrente nei confronti dei diversi pubblici ufficiali.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte osserva che il giudice di appello ha ampiamente motivato, in maniera congrua, puntuale e scevra da manifesta illogicità, sulle ragioni che impediscono il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente non si è confrontato con tali argomentazioni, riproponendo censure generiche ed in fatto, non ammissibili in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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