Concorso universitario RTT: criteri di valutazione e sindacato del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 200 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, la Commissione giudicatrice gode di ampia discrezionalità tecnica nella predeterminazione dei criteri e dei sub-criteri di valutazione. La fissazione di un tetto di punteggio per ciascuna categoria, con troncamento dell’eccedenza, non è illogica né arbitraria, perché risponde a una logica di selezione qualitativa e non quantitativa dei titoli. La correzione di mere discordanze interne ai criteri, operata prima della conoscenza dell’identità dei candidati, costituisce rettifica di errori materiali e non modifica illegittima dei criteri. Il sindacato del giudice amministrativo è debole: limitato alla manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, partecipante non vincitore a una procedura selettiva per una unità di ricercatore a tempo determinato in tenure track, impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione, il bando, i verbali e gli atti di chiamata del vincitore. Il posto, bandito per il gruppo scientifico-disciplinare delle malattie odontostomatologiche, è stato assegnato a un candidato interno all’Ateneo procedente, già chiamato in servizio.

Il ricorrente deduce un triplice ordine di censure: la incongruenza matematica dei punteggi, la incapacità selettiva dei criteri che appiattirebbero curricula molto distanti e l’erronea applicazione dei criteri con obliterazione dei propri titoli. L’Università e il controinteressato resistono, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la correzione dei sub-criteri operata dalla Commissione. Dal verbale risulta che la rettifica è avvenuta prima della presa visione delle domande e dell’identità dei candidati. Le modifiche — sul punteggio dell’apporto individuale, della monografia e della consistenza complessiva — sono mere rettifiche di discordanze interne, riconoscibili ictu oculi. Il ricorrente, inoltre, non dimostra che esse abbiano inciso sulla valutazione della sua offerta. La censura è infondata.

Sul preteso superamento dei massimali, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3538 del 19 aprile 2024. Il tetto di punteggio era previsto dal bando, non impugnato, e la previsione di un troncamento dell’eccedenza non viola il legittimo affidamento dei concorrenti. I sub-criteri, formulati “per ogni” elemento, non impongono una mera sommatoria aritmetica: il vincolo reale è il massimo di categoria. La doglianza è inconferente.

Quanto alla capacità selettiva, la giurisprudenza richiamata riconosce alla Commissione ampia discrezionalità tecnica nella scelta tra indicatori legittimamente disponibili. La pretesa di sostituire l’impact factor totale a quello medio costituisce indebita sostituzione nella scelta dell’Amministrazione, orientata a una valutazione qualitativa e non quantitativa. Gli indicatori sono plurimi, replicano quelli del bando e del D.M. n. 243 del 2011, e non emergono profili di manifesta irragionevolezza.

Sul merito valutativo, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3538 del 2024: il punteggio numerico vale come sintetica motivazione e non basta evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio tecnico. La brevità dei tempi di valutazione è irrilevante in assenza di anomalie conclamate. Le censure analitiche sui singoli titoli — interventi, insegnamenti, attività clinica, premi, abilitazione non dichiarata — sono infondate o inammissibili, trovando peraltro riscontro la non contestata ricostruzione dell’Ateneo.

Il Collegio conferma infine la valutazione di congruità del dottorato e delle pubblicazioni del vincitore rispetto al settore, in coerenza con la declaratoria del D.M. n. 639 del 2024, e rigetta il ricorso. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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