Project financing: sindacato sul pubblico interesse e sanzione per atti ipertrofici (TAR Emilia-Romagna n. 197 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del promotore di una procedura di finanza di progetto ex art. 193 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa e non costituisce un modulo di confronto concorrenziale sottoposto ai principi dell’evidenza pubblica. L’ente concedente non è tenuto a individuare la proposta tecnicamente migliore, ma quella maggiormente rispondente all’interesse pubblico, con valutazione globale e unitaria del progetto. La censura che pretenda un confronto aritmetico tra le offerte, o la neutralizzazione ex ante delle differenze di perimetro e di prezzo, non è fondata. Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti difensivi, introdotto dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, legittima la condanna della parte al pagamento di una somma aggiuntiva, commisurata all’entità dello sforamento.

Il Fatto

Una società attiva nel settore dell’efficientamento energetico, in proprio e quale mandante di un raggruppamento temporaneo, impugna le determinazioni con cui il Comune di Piacenza ha valutato favorevolmente la proposta di partenariato pubblico privato presentata da altro operatore economico per l’affidamento in concessione del servizio integrato di efficientamento energetico, gestione degli impianti di climatizzazione, illuminazione pubblica e semaforica. Al Comune erano pervenute tre proposte di finanza di progetto; all’esito della valutazione comparativa è stata prescelta quella poi risultata aggiudicataria, senza esercizio del diritto di prelazione.

La ricorrente ha proposto ricorso introduttivo, istanza di accesso incidentale ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. e quattro atti per motivi aggiunti, impugnando la dichiarazione di pubblico interesse, gli atti della Conferenza di servizi, la lex specialis di gara e l’aggiudicazione, con richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la questione pregiudiziale sollevata con la memoria del 23 febbraio 2026. La ricorrente invoca la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, che ha dichiarato incompatibile con la Direttiva 2014/23/UE la disciplina nazionale del diritto di prelazione del promotore. Il motivo è rigettato: nella fattispecie l’aggiudicataria è risultata direttamente vincitrice, senza alcun esercizio della prelazione, sicché non risulta leso il principio di parità di trattamento. Per la stessa ragione il Collegio esclude la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale.

Sempre in via pregiudiziale, il Tribunale esamina l’eccezione di superamento dei limiti dimensionali della memoria del 23 febbraio 2026. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2025, il Collegio rileva che il novellato art. 13-ter, comma 5, disp. att. cod. proc. amm. attribuisce al giudice la facoltà di condannare la parte al pagamento di una somma fino al doppio del contributo unificato. Poiché la ricorrente ha immotivatamente riproposto deduzioni già contenute negli atti precedenti, senza preventiva autorizzazione, il Collegio ritiene equo condannarla al pagamento di € 3.000,00, in aggiunta al contributo unificato di € 6.650,00.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro del project financing: due serie procedimentali autonome ma funzionalmente interdipendenti, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse, la seconda di gara ad evidenza pubblica. La fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità, non essendo volta a scegliere la migliore tra più offerte, ma a valutare l’interesse pubblico sotteso alla proposta.

Su tali premesse il Collegio rigetta tutte le censure. Quanto all’incompetenza del Consiglio comunale, la delibera consiliare si limita a prendere atto degli esiti della deliberazione di Giunta e della relazione di sintesi, senza sacrificare la competenza di quest’ultima. Quanto alla dedotta violazione dei principi di concorrenza, si osserva che la procedura è stata avviata su iniziativa privata e che gli elementi guida sono stati definiti dopo l’acquisizione della pluralità di proposte. Quanto alla par condicio, non è dimostrata la disponibilità riservata di documentazione tecnica.

Il Collegio esclude poi che il piano economico-finanziario debba essere pubblicato in versione integrale, essendo sufficiente la sintesi; che la baseline energetica o gli incentivi del Conto Termico integrino sovrastime sindacabili; che il payback period debba coincidere con la durata della concessione. Le valutazioni della Commissione giudicatrice sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità manifeste.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e vengono rigettati. Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale. La ricorrente è condannata alle spese di lite e al pagamento della somma ex art. 13-ter, comma 5, disp. att. cod. proc. amm.

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Nota della Redazione

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