Condanna ex art. 96 quarto comma per opposizione a definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 5687 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata del ricorso per cassazione, la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022, è immediatamente applicabile ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023 quando il ricorso sia stato notificato prima del 1° gennaio 2023 e non sia ancora stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio. La norma contiene una valutazione legale tipica del legislatore delegato sulla sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma equitativamente determinata, codificando un’ipotesi di abuso del processo già immanente nel sistema. L’opposizione meramente dilatoria alla proposta di infondatezza del ricorso integra quindi il presupposto della condanna, con importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.

Il Fatto

Il ricorrente, attinto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, contestava la rideterminazione del reddito operata in ragione dei canoni di locazione non riscossi di un immobile ad uso non abitativo di sua proprietà. Sosteneva di non avere maturato il reddito per l’inadempimento del conduttore, sfociato nella risoluzione del contratto.

I gradi di merito non accoglievano le ragioni del contribuente, che ricorreva in cassazione con due mezzi. La parte pubblica restava intimata. In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., censurando la mancata considerazione della risoluzione di diritto del contratto di locazione, conseguente all’attivazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. mediante due diffide stragiudiziali.

La Corte rileva che la sentenza impugnata ha preso in considerazione la circostanza con richiami espliciti alla pronuncia della Corte costituzionale n. 362/2000, in ordine al regime tributario degli introiti non lucrati, restando principio di capacità contributiva la disponibilità dell’immobile, irrilevante essendo la scelta di lasciarlo non locato.

Quanto al vizio di motivazione, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 112, 99 e 132, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2907 cod. civ., per disparità tra chiesto e pronunciato. La Corte osserva che il giudice di appello ha richiamato sia l’art. 1454 sia l’art. 1456 cod. civ., dimostrando di avere considerato tutte le censure. Il motivo è quindi infondato.

La trattazione era stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza. La Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, applica il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. La disciplina è immediatamente applicabile ai giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, in deroga all’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022, quando il ricorso sia stato notificato prima del 1° gennaio 2023 e non sia ancora fissata l’adunanza, come nel caso in esame.

Il ricorrente è condannato al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non avendo la controparte svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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