Terzo pignorato litisconsorte necessario nell’opposizione all’esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 13350 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, senza alcuna distinzione fondata sull’interesse concretamente vantato. Egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di obblighi di astensione e di facere (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.) che permangono o vengono meno proprio in base all’esito dell’opposizione, sicché tale esito non è mai indifferente. La sua mancata partecipazione integra una nullità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, che impone la cassazione delle pronunce di merito con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, creditrice procedente, aveva notificato atto di precetto unitamente a un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. alla banca, terzo pignorato di un procedimento esecutivo instaurato nei confronti di una società. La banca propose opposizione all’esecuzione, deducendo di avere estinto il debito mediante invio di assegno circolare non trasferibile, al netto della ritenuta d’acconto.

Il Giudice di pace accolse l’opposizione. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma, riconobbe il diritto della creditrice di agire esecutivamente limitatamente alla somma di euro 324,62, residue spese di precetto, rilevando che il pagamento era intervenuto 64 giorni dopo la notifica, oltre il termine di venti giorni per l’adempimento spontaneo. La creditrice ricorse per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha dato atto della validità della procura speciale, redatta su foglio separato e notificata a mezzo p.e.c., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 2077 del 2024, che ha qualificato come procura in calce al ricorso, ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., la copia digitalizzata della procura cartacea allegata al messaggio di notifica o inserita nella busta telematica di deposito.

La Corte ha poi disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sollevata dalla controricorrente e fatta propria dal Procuratore generale. Ha ricordato il principio consolidato secondo cui il requisito è soddisfatto, senza necessità di una premessa autonoma, quando il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione dei fatti e dell’oggetto dell’impugnazione, senza ricorso ad altre fonti. Nel caso concreto la parte rubricata “fatto” esponeva con adeguata specificità gli elementi indispensabili, in sostanziale differenza rispetto a vicende definite con pronuncia di inammissibilità (Sezioni Unite nn. 30754 e 30755 del 2018).

La Corte ha quindi rilevato d’ufficio una nullità processuale assorbente. Richiamando la pronuncia n. 13533 del 18 maggio 2021, ha ribadito che il terzo pignorato è parte necessaria nei giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione. Il precedente orientamento, che riconosceva tale qualità solo in presenza di un interesse concreto all’accertamento dell’estinzione del debito, è stato superato in ragione della destinazione del terzo a subire gli effetti del pignoramento.

Nel giudizio di merito non avevano partecipato i terzi pignorati, litisconsorti necessari. La Corte ha confermato l’indirizzo secondo cui, quando la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia stata rilevata né in primo né in secondo grado, resta viziato l’intero processo e si impone in cassazione l’annullamento anche d’ufficio delle pronunce, con rinvio al giudice di prime cure ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 18127 del 2013; Cass. n. 4665 del 2021).

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’assorbente rilievo ha precluso l’esame dei singoli motivi.

Nota della Redazione

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