Condanna ostativa e automatismo nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 1097 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le condanne per i reati elencati nell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, comprese quelle pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., comportano una preclusione automatica al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, perché la valutazione di pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore in via presuntiva. Il carattere ostativo non è superato dalla disponibilità di un’occupazione e di un reddito leciti, che costituiscono solo uno dei requisiti richiesti dalla legge. L’unica eccezione all’automatismo espulsivo opera quando lo straniero dimostri legami familiari qualificati ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 286/1998, imponendosi in tal caso una valutazione comparativa tra interesse alla sicurezza pubblica e tutela dei rapporti familiari.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva rigettato l’istanza sul presupposto di una sentenza di condanna a pena detentiva per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Avverso il provvedimento la ricorrente proponeva ricorso, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria: l’amministrazione si sarebbe limitata a valorizzare la condanna, senza valutare la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e lavorativo, l’assenza di nuovi procedimenti penali e la disponibilità di un reddito lecito. L’istanza cautelare era respinta. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non ammette lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva o a seguito di patteggiamento, per i reati ivi richiamati, tra cui quelli diretti allo sfruttamento della prostituzione. La regola è ribadita dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone di rifiutare il rinnovo quando manchino i requisiti per il soggiorno.

Secondo l’orientamento consolidato richiamato dal TAR, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 5791 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4589 del 2019, le fattispecie criminose elencate costituiscono espressione automatica di pericolosità sociale. La scelta legislativa risponde a un’esigenza di inibitoria di traffici in settori reputati sensibili, a prescindere dalla gravità concreta del singolo episodio.

Nel caso esaminato la condanna riguarda reati direttamente ostativi, con conseguente rigetto vincolato dell’istanza. Il Collegio esclude che il carattere ostativo possa essere superato dalla disponibilità di un’occupazione e di un reddito leciti: si tratta di uno solo dei presupposti di legge, insufficiente in presenza dei dati ostativi.

Quanto all’eccezione all’automatismo, il TAR richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 3227 del 2019: la valutazione comparativa si impone solo se lo straniero dimostri legami familiari significativi con soggetti residenti in Italia. La ricorrente non ha offerto alcuna prova di vincoli qualificati ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 286/1998, idonei a controbilanciare gli effetti della condanna.

Il ricorso è pertanto respinto perché infondato. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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