Revisione patente per stupefacenti natura cautelare e limiti del sindacato (TAR Marche n. 1097 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128 cod. strada ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria né punitiva, ed è funzionale a garantire la sicurezza della circolazione mediante una rinnovata verifica dell’idoneità tecnica e psico-fisica del titolare del titolo. Ai fini della sua adozione è sufficiente un qualunque episodio o circostanza idonea a far emergere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti prescritti, senza che occorra un accertamento definitivo sulla violazione di norme sul traffico, penali o civili, né la certezza del venir meno dei requisiti. Il provvedimento deve recare una motivazione puntuale, che valuti i fatti nel loro complesso e dia conto delle specifiche considerazioni poste a base del dubbio. Il potere amministrativo è discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo incontra il limite del travisamento dei fatti, degli errori logici palesi e dell’illogicità manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Macerata ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, sul presupposto che il titolare fosse soggetto assuntore di sostanze stupefacenti. L’atto è stato adottato in applicazione dell’art. 128 cod. strada e notificato nell’ottobre 2014. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento e di ogni atto consequenziale o pregiudiziale, proponendo ricorso integrato da motivi aggiunti.
La controversia giunge alla decisione del Tribunale all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. Il thema decidendum riguarda la legittimità dell’esercizio del potere di revisione e i limiti del controllo giurisdizionale sull’apprezzamento amministrativo dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e i motivi aggiunti. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’istituto: la revisione della patente ex art. 128, comma 1, cod. strada è provvedimento di natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria o punitiva. La sua funzione è garantire la sicurezza della circolazione attraverso la sottoposizione del titolare a una rinnovata verifica sulla persistente idoneità tecnica o psico-fisica alla guida.
Da tale qualificazione discende il regime dei presupposti. È sufficiente un qualunque episodio o circostanza tale da far emergere un ragionevole dubbio, ovverosia una condizione di parziale o totale incertezza circa la persistenza dei requisiti di idoneità prescritti per legge. Non occorre né un accertamento definitivo sulla violazione delle norme sul traffico, di quelle penali o civili, né la certezza in ordine al venir meno dei requisiti.
Il Tribunale precisa il contrappeso motivazionale. Il provvedimento deve recare una motivazione puntuale e idonea a evidenziare la sussistenza dei dubbi sulla persistenza dei requisiti, attraverso una valutazione dei fatti nel loro complesso, con riguardo alla gravità della condotta tenuta dall’interessato e alle specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio sulla perizia e sulla capacità del conducente.
Quanto al sindacato, il Collegio richiama il carattere discrezionale del potere esercitato dall’Amministrazione, alla quale sola è riservata la valutazione dei dubbi sulla persistenza dei requisiti e dell’idoneità alla guida. Il controllo di legittimità incontra perciò il limite del travisamento dei fatti, della sussistenza di palesi errori logici o dell’illogicità manifesta. Sul punto il Tribunale richiama Consiglio di Stato sez. V, 15/04/2025, n. 3232, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento sez. I, 24/03/2025, n. 62 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14/10/2024, n. 1464.
Nel caso di specie i dubbi risultano ragionevoli: il ricorrente, per ben due volte, nel 2009 e nel 2012, è risultato aver fatto uso di sostanze stupefacenti, rinvenute in una occasione a bordo del veicolo condotto dall’interessato. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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