Condono edilizio in area vincolata: serve il parere espresso della Soprintendenza (TAR Campania n. 955 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante e non è sostituibile: non è configurabile il silenzio assenso e la sua mancata emanazione entro centottanta giorni integra silenzio inadempimento, impugnabile dal richiedente. Ne deriva l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune in assenza del parere espresso della Soprintendenza, non essendo applicabile il termine di quarantacinque giorni previsto per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Fatto

Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza competente impugnano l’autorizzazione paesaggistica n. 29/2024, rilasciata dal Comune il 4 luglio 2024 nell’ambito di un procedimento di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 47 del 1985. Il titolo riguarda opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia su un immobile situato in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il ricorrente riconosce l’inerzia della Soprintendenza, che dopo aver chiesto integrazioni non si è espressa, ma deduce l’illegittimità del provvedimento perché per il condono in area vincolata sarebbe sempre necessario il parere dell’amministrazione statale preposta alla tutela del vincolo. La parte privata controinteressata invoca l’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 e il silenzio assenso; il Comune eccepisce il rinvio mobile dell’art. 32 alla disciplina dei titoli paesistici vigenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che il condono edilizio è istituto di carattere eccezionale, la cui disciplina deroga alle norme ordinarie in materia edilizia e di tutela del paesaggio. Il procedimento per le opere abusive in area vincolata richiede pertanto una valutazione di compatibilità paesaggistica affidata a un modulo speciale, distinto sia dal procedimento ordinario di cui all’art. 146 del codice, sia da quello di cui all’art. 167 per la sanatoria degli interventi minori.

La disciplina di riferimento è dunque l’art. 32 della legge n. 47 del 1985, che al primo comma subordina il rilascio del titolo in sanatoria per opere su immobili vincolati al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. La norma riconosce a tale parere natura vincolante, con conseguente impossibilità per l’amministrazione procedente di rilasciare il condono in caso di valutazione negativa. Se il parere non interviene entro centottanta giorni dalla richiesta, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.

La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, Sez. VI, n. 7241 del 2023; TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 1004 del 2020; TAR Veneto, Sez. II, n. 1051 del 2024; nonché TAR Salerno, Sez. I, n. 255 del 2025 — conforta la lettura della disposizione nel senso della necessaria acquisizione del parere espresso. Il termine di quarantacinque giorni è riferibile alla sola autorizzazione paesaggistica ordinaria e non al parere da rendere nel procedimento di condono.

Pertanto non è configurabile il silenzio assenso e l’inerzia della Soprintendenza integra silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di esprimere il parere di compatibilità. Nel caso concreto l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in violazione dell’art. 32, senza la previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta al vincolo. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese in favore dell’amministrazione statale e compensazione nei confronti della parte privata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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