Silenzio ARERA su approvazione PEF rifiuti e ricorso art 117 cpa (TAR Lombardia n. 3148 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento biennale del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il provvedimento di validazione adottato dall’ente territorialmente competente, in quanto espressione del potere regolatorio di competenza sottoposto alla successiva verifica di coerenza dell’ARERA, non è atto definitivo e non è autonomamente impugnabile. Esso è quindi privo di attualità lesiva, dovendo l’interessato attendere la conclusione del procedimento di approvazione. In mancanza di un termine finale dettato dalla disciplina regolatoria, il vuoto va colmato mediante applicazione diretta dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con termine di trenta giorni decorrente dalla trasmissione del piano validato all’Autorità. La richiesta di chiarimenti intervenuta dopo la scadenza di tale termine non sospende il procedimento e non elide il silenzio-inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, gestore del servizio di igiene urbana per due ambiti tariffari, contestava la validazione dell’aggiornamento 2024/2025 del proprio piano economico-finanziario, disposta dall’ente territorialmente competente con determina del 25 giugno 2024 e trasmessa in pari data ad ARERA. La società deduceva che il provvedimento di validazione sarebbe stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, secondo l’orientamento inaugurato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788/2024, che ne aveva riconosciuto la natura endoprocedimentale.
Di qui la scelta di agire contro il silenzio serbato dall’Autorità, con diffida dell’11 aprile 2025 e ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. L’Autorità, costituitasi, eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato la deliberazione n. 409/2025 del 9 settembre 2025. All’udienza camerale del 1° ottobre 2025 i ricorsi, riuniti per connessione, erano trattenuti in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la deliberazione n. 409/2025 ha natura istruttoria: essa dispone un supplemento di istruttoria, con termine di conclusione differito di novanta o centoventi giorni, e non definisce l’iter di approvazione. Precede quindi l’esame della natura dell’atto di validazione dell’ente, decisivo per verificare l’interesse alla decisione.
Il provvedimento di validazione, pur avendo portata lesiva, costituisce il passaggio necessario verso l’approvazione finale e non integra un arresto procedimentale, poiché l’ente ha trasmesso gli atti ad ARERA. Esso non è atto definitivo, ma endoprocedimentale, ed è impugnabile in via autonoma solo quando l’ente si pronuncia su questioni, come la conformazione dei bacini, che esulano dal controllo regolatorio dell’Autorità. Nel caso concreto le contestazioni attengono a componenti del metodo tariffario e a voci di costo, materia rimessa alla verifica di ARERA.
Stabilito che l’atto di validazione non è autonomamente impugnabile, il Collegio ha esaminato l’obbligo di conclusione del procedimento. Le deliberazioni sul metodo tariffario non prevedono un termine finale, né è reperibile un termine nella legge n. 205/2017. Trova quindi applicazione diretta l’art. 2 della legge n. 241/1990, con il termine di trenta giorni decorrente dalla trasmissione del piano validato.
Poiché la richiesta di chiarimenti di ARERA è sopraggiunta solo l’8 maggio 2025, oltre la scadenza, essa non ha potuto sospendere il procedimento, né la sospensione avrebbe potuto eccedere trenta giorni. Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento dell’inadempimento e assegnazione all’Autorità di un termine espresso per provvedere, con nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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