Condono edilizio e vincoli paesaggistici: esclusione dalla sanatoria per opere su aree vincolate (TAR Puglia n. 241 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, esclude la sanatoria degli abusi edilizi realizzati su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità quando ricorrono congiuntamente: l’imposizione del vincolo prima dell’esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o in difformità del titolo edilizio e la loro non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La disposizione regionale di attuazione, quale l’art. 2, comma 1, della l.r. Puglia n. 28/2003, non può consentire il superamento dei limiti posti dal comma 27 dell’art. 32 citato. La censura che invochi genericamente la sentenza della Corte costituzionale n. 49/2006 per affermare un preteso principio di ostatività dei soli vincoli di inedificabilità assoluta è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva nuovamente rigettato la loro domanda di condono edilizio per un immobile ricadente in zona agricola soggetta a molteplici vincoli paesaggistici e idrogeologici. Il primo diniego era già stato annullato dal TAR con sentenza del 2019 per difetto di motivazione, con conseguente riapertura dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione.
L’atto impugnato, all’esito della nuova istruttoria, escludeva la sanabilità dell’abuso in quanto l’immobile era stato ultimato successivamente all’imposizione dei vincoli e in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure di violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 32 della legge n. 326/2003, nonché i dedotti vizi di istruttoria e motivazione. Il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato, correttamente riesercitato il potere all’esito dell’annullamento giurisdizionale, aveva verificato l’anteriorità dei vincoli rispetto alla realizzazione dell’abuso e la non conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistiche.
Secondo l’orientamento consolidato richiamato dai giudici, il combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 preclude il condono quando il vincolo di inedificabilità sia stato imposto prima dell’esecuzione delle opere e queste risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La circostanza che la legge regionale pugliese di attuazione ammetta la sanatoria di tutti gli abusi non è idonea a superare i limiti inderogabili posti dalla normativa statale.
Quanto all’invocazione della sentenza della Corte costituzionale n. 49/2006, il Collegio ne ha rilevato l’inammissibilità per genericità, trattandosi di pronuncia resa su ricorsi in via principale avverso leggi di altre Regioni e non avente il contenuto normativo prospettato dai ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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