L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 244 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione ha natura vincolata e, pertanto, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la partecipazione non potrebbe determinare alcun esito diverso. Detta comunicazione è doverosa solo nelle ipotesi di abuso per parziale difformità o per variazione essenziale, qualora sia controversa l’entità della difformità e occorra un apposito accertamento in contraddittorio. L’errata o incompleta indicazione dell’area di sedime non inficia la legittimità dell’ordinanza di ripristino, purché questa contenga gli estremi dell’opera e del suo sedime, così da consentire al privato di identificarli ed eliminarli spontaneamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto d’istruttoria ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla descrizione dell’area di sedime. L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata. In tale contesto, la comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria, poiché la partecipazione del privato non potrebbe comunque modificare l’esito del procedimento, essendo l’ordinanza di demolizione un atto dovuto.
La deroga all’obbligo di comunicazione opera solo per gli abusi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio o per variazione essenziale, quando sia controversa l’entità della difformità e sia necessario un accertamento specifico da svolgersi in contraddittorio. Nella specie, tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
Quanto alla dedotta incompletezza dell’indicazione dell’area di sedime, il Collegio ha chiarito che tale vizio non incide sulla legittimità dell’ordinanza, potendo essere specificata in un successivo provvedimento di acquisizione. L’elemento essenziale è che l’atto contenga la descrizione delle opere abusive, tale da consentire al privato di identificarle e di procedere alla demolizione spontanea.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.