L’ottemperanza per la carta del docente non ammette l’astreinte (TAR Lombardia n. 4159 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato che riconosce al docente di ruolo la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, assegnando all’uopo un termine perentorio e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta perché manifestamente iniqua, atteso che la carta del docente costituisce un contributo per la formazione, non un corrispettivo, e l’astreinte non può essere riconosciuta su obbligazioni prive di natura risarcitoria o retributiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva davanti al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la carta elettronica del docente del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 1.500,00. La ricorrente chiedeva altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio preliminarmente verificava la ritualità del ricorso, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 18 aprile 2024, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’inadempimento dell’amministrazione risultava incontestato, non avendo il Ministero offerto alcuna prova dell’esecuzione del giudicato né dedotto alcunché in senso contrario. Il Collegio ordinava quindi l’ottemperanza, assegnando il termine di novanta giorni per il rilascio della carta e l’accredito della somma di € 1.500,00, e nominava sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta compenso.
Quanto alla domanda di astreinte, il Tribunale la respingeva, ritenendola manifestamente iniqua: la carta del docente, infatti, è un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, sicché la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere applicata a un’obbligazione di tale natura. La decisione si inserisce nel solco di un contenzioso seriale, come evidenziato dal richiamo a Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, citato solo ai fini della liquidazione delle spese.
Le spese di lite, liquidate equitativamente in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, seguivano la soccombenza e venivano distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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