Condono non travolge accertamento passato in cosa giudicata (Cass. civ. Sez. V n. 13864 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono disciplinato dall’art. 34 della legge 31.12.1991, n. 413, configura violazione del principio di intangibilità del giudicato, sancito dall’art. 2909 cod. civ., ritenere illegittima l’iscrizione a ruolo sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia relativa all’avviso di accertamento che costituisce il titolo dell’iscrizione stessa, senza considerare il passaggio in giudicato della successiva sentenza che ha riconosciuto l’integrale fondatezza della pretesa fiscale. Tale violazione non è esclusa dalla facoltà dell’Ufficio di rimuovere l’imposizione in via di autotutela, trattandosi di facoltà estranea alla logica del giudizio. La rilevanza del giudicato esclude dubbi interpretativi della normativa condonistica.

Il Fatto

Il contribuente proponeva ricorso contro una cartella di pagamento relativa a Irpef e Ilor per gli anni di imposta dal 1976 al 1982, deducendo che gli avvisi di accertamento presupposti erano stati impugnati dal curatore fallimentare con esiti favorevoli in primo e secondo grado. Nelle more dei ricorsi pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, egli aveva presentato dichiarazione integrativa eseguendo i relativi pagamenti. La Commissione tributaria centrale, in assenza di produzione della documentazione, emetteva sentenza sfavorevole, cui seguiva l’iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello erariale, ravvisando il perfezionamento del condono con la dichiarazione e il pagamento. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte richiama i principi affermati per analoga fattispecie da Cass. n. 25103 del 2014, ribaditi da Cass. n. 22393 del 2017: nel condono di cui all’art. 34 della legge n. 413 del 1991, viola il principio di intangibilità del giudicato ritenere illegittima l’iscrizione a ruolo sul presupposto della definizione agevolata, senza tenere conto del passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato la fondatezza della pretesa fiscale.

La Corte precisa che tale violazione non può ritenersi esclusa in funzione dell’astratta facoltà dell’Ufficio di rimuovere l’imposizione in via di autotutela, perché si tratta di facoltà del tutto estranea alla logica del giudizio. Nel caso di specie la rilevanza del giudicato esclude dubbi interpretativi della normativa condonistica.

Non rileva in senso contrario il comma 9 dell’art. 34 citato, che incide solo sugli imponibili da rendere oggetto della dichiarazione integrativa ove la lite sia pendente in grado successivo al primo. La Corte richiama, per altre fattispecie condonistiche, Cass. n. 16334 del 2014, Cass. n. 14537 del 2008 e Cass. n. 18869 del 2007.

A tali principi va data continuità. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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