Condotta susseguente non rende tenue l’offesa già grave (Cass. pen. Sez. III n. 2788 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è rilevabile d’ufficio, in presenza di un atto di impugnazione ammissibile, anche in assenza di espressa richiesta della parte, trattandosi di innovazione di diritto penale sostanziale e quindi di trattamento più favorevole. Il criterio della condotta susseguente al reato, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia nell’art. 131-bis cod. pen., non è prevalente sugli altri parametri di giudizio, ma va valutato al pari delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Ne consegue che la condotta successiva al reato non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della consumazione, restando centrale l’entità dell’evasione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia, riconosceva l’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il condannato ricorreva in cassazione lamentando la violazione di norme processuali e di legge in relazione al diniego dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo di aver assolto il debito tributario, anche mediante rateizzazione, e contestando la mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice di merito.

La questione approda davanti alla Corte di cassazione per stabilire se il comportamento successivo al reato, e in particolare l’adempimento del debito tributario, possa condurre al proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa processuale favorevole al ricorrente. Il fascicolo, originariamente assegnato alla Settima Sezione, era stato restituito alla Terza con ordinanza del 21 giugno 2024, non avendo il Collegio ravvisato alcuna causa di inammissibilità. La causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, precisa il Collegio, è rilevabile anche d’ufficio, in presenza di un’impugnazione ammissibile, in conformità alla natura di innovazione di diritto penale sostanziale riconosciutale dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016. La Corte di appello, dunque, avrebbe potuto applicare l’art. 131-bis cod. pen. anche in assenza di espressa richiesta, e l’omissione è censurabile in cassazione.

Nel merito il ricorso è infondato. La difesa fonda la pretesa sul comportamento susseguente, che costituisce il nuovo criterio di valutazione introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha aggiunto al primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. le parole “anche in considerazione della condotta susseguente al reato”. Tale prospettazione non è condivisibile, perché assume questo criterio come prevalente sugli altri: modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen., devono del pari orientare l’interprete.

Il principio resta fermo anche dopo la novella del 2022. Le Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016 richiedono una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, poiché non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica ed è la concreta manifestazione del reato a segnarne il disvalore. Le Sezioni Unite n. 18891 del 27.01.2022 hanno precisato che, anche nel reato continuato, vanno soppesati elementi di pari livello, tra cui tipologia dei beni giuridici protetti, entità delle violazioni, modalità esecutive, motivazioni, conseguenze e comportamenti successivi.

Questa Sezione ha già chiarito che la condotta successiva al reato non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nel giudizio complessivo ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. III n. 18029 del 04.04.2023). L’impostazione è confermata da Sez. IV n. 14073 del 05.03.2024, secondo cui tra le condotte susseguenti vi è anche l’integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche rateale, che resta però solo uno degli elementi da valutare. Nel caso concreto, le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti riportate in dichiarazione, per un imponibile di euro 132.093,17 e un’IVA di euro 29.060,48, escludono la lieve entità, tale non essendo al momento della consumazione né divenuta per effetto dell’adempimento. È quindi giustificato il mancato rilievo officioso.

Quanto alla speciale causa di non punibilità dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, entrata in vigore prima dell’udienza di trattazione, il ricorrente non ha allegato elementi da valutare in modo prevalente rispetto all’entità dello scostamento dell’imposta evasa, non essendo sufficiente il sopravvenuto adempimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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