Ingiusta detenzione esclusa se sospensione condizionale concessa solo in cognizione (Cass. pen. Sez. IV n. 2783 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il diritto all’indennizzo non sussiste quando, nell’ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma il beneficio sia poi concesso all’esito del giudizio di cognizione. L’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non richiama l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma gli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.: presupposto della riparazione è l’esistenza, al momento dell’emissione o del mantenimento della misura, di una causa di estinzione del reato, non la prognosi sul beneficio. La sospensione condizionale non può “sussistere” al tempo della restrizione, poiché la fattispecie estintiva si perfeziona solo con l’astensione dal reato per l’intero periodo di sospensione. Non contrasta con l’art. 5 CEDU l’esclusione dall’equa riparazione di chi abbia dato causa alla custodia per colpa grave, giacché la norma convenzionale impone l’indennizzo per la sola detenzione preventiva formalmente illegittima.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito una misura cautelare personale, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, sostituita in seguito dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione a un’imputazione originaria di tentato omicidio in concorso, detenzione e porto di armi. Il procedimento si era concluso con condanna e riqualificazione della condotta, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato; la pena era stata contenuta entro il limite che aveva consentito la concessione della sospensione condizionale.

La Corte di appello, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda: il giudice della cautela non aveva errato nel formulare una prognosi negativa sulla concedibilità del beneficio, poiché la sua concessione era frutto di valutazioni successive e proprie del giudizio di cognizione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che gli elementi disponibili al giudice cautelare erano identici a quelli poi valorizzati in cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione interna all’art. 314 cod. proc. pen. Il primo comma configura l’ingiustizia sostanziale, che dipende dall’esito postumo di proscioglimento con formula ampia ed è subordinata all’assenza di condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto. Il secondo comma disciplina invece l’ingiustizia formale, che prescinde dall’esito del processo e riguarda i vizi della misura accertati con decisione irrevocabile, ovvero l’assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Su questa base il Collegio richiama l’insegnamento costante della legittimità: in tema di ingiusta detenzione, non sussiste il diritto alla riparazione quando la prognosi sulla futura sospensione condizionale sia stata negativa in sede cautelare ma il beneficio sia stato poi concesso in cognizione (Sez. IV n. 1862 del 07.01.2016, Rv. 265582; conformi n. 2509 del 2010, n. 9211 del 2014, n. 24623 del 2014, n. 44830 del 2015). L’emissione del provvedimento custodiale è vietata solo quando già sussistano le condizioni per dichiarare l’estinzione del reato o della pena, non quando la declaratoria dipenda da valutazioni di merito riservate al giudice del fatto (Sez. IV n. 22359 del 21.04.2011, Rv. 250314).

Il ricorrente aveva invocato l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. La Corte replica che si tratta di un errore di prospettiva: l’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non richiama quella disposizione, ma gli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Non è dunque la prognosi sul beneficio il presupposto della riparazione, bensì l’esistenza, al momento dell’emissione o durante l’esecuzione della misura, di una causa di estinzione del reato. Nel caso della sospensione condizionale, la fattispecie estintiva non coincide con la mera sospensione dell’esecuzione della pena, poiché richiede l’astensione dal reato per l’intero periodo: essa non può quindi “sussistere” quando la misura è adottata o mantenuta. Il Collegio richiama sul punto anche le Sezioni Unite n. 1235 del 28.10.2010, in tema di indulto quale elemento ostativo alla cautela.

La Corte conferma infine il rigetto del profilo convenzionale: l’esclusione dall’equa riparazione di chi abbia dato causa alla custodia per colpa grave non contrasta con l’art. 5 CEDU, che impone l’indennizzo per la sola detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. IV n. 6903 del 02.02.2021, Rv. 280929; Sez. IV n. 35689 del 09.07.2009, Rv. 245311). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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