Confessione del coimputato non estende le attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. I n. 33036 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel medesimo reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati giova agli altri solo se non è fondata su motivi esclusivamente personali, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un coimputato per effetto della sua confessione costituisce frutto di una valutazione personale, inerente a un profilo strettamente soggettivo della condotta susseguente al reato. Tale motivo non è quindi estensibile all’imputato non impugnante, perché la confessione non incide sulla ricostruzione del fatto né sulla qualificazione giuridica del reato. Il giudice dell’esecuzione che nega l’estensione applica correttamente la norma.

Il Fatto

Un condannato in concorso con altri, con sentenza divenuta irrevocabile, si rivolge al giudice dell’esecuzione per invocare l’art. 587 cod. proc. pen. Chiede l’estensione in proprio favore degli effetti delle impugnazioni proposte da alcuni coimputati, i quali in appello, a seguito di concordato, avevano ottenuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e una riduzione di pena.

Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza con ordinanza del 27 febbraio 2026. La difesa propone ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 587 cod. proc. pen., per avere il giudice qualificato come esclusivamente personali i motivi dei coimputati, e vizio di motivazione, per non avere valutato le ricadute della confessione sulla ricostruzione del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettera dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen.: nel concorso di più persone nello stesso reato, l’impugnazione di un imputato giova agli altri solo se non è fondata su motivi esclusivamente personali.

Richiama quindi il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui le attenuanti generiche concesse in appello sono estensibili all’imputato non impugnante solo quando siano state riconosciute per un motivo oggettivo comune a entrambi (Sez. III n. 364 del 17.09.2019, dep. 2020, Rv. 278392-02).

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non ha violato la norma né è incorso in vizi motivazionali. Il riconoscimento delle generiche con prevalenza e la riduzione di pena in favore di taluni coimputati non derivano infatti dall’accoglimento di un motivo comune al ricorrente, ma dalla valutazione delle confessioni di costoro.

La sentenza di appello, richiamata nell’ordinanza, ha valorizzato non gli effetti delle confessioni sull’accertamento dei reati, bensì i comportamenti confessori tenuti dai coimputati. Si tratta di aspetti della condotta susseguente al reato che l’art. 133 cod. pen., richiamato dall’art. 62-bis cod. pen., assume come indici della capacità a delinquere del colpevole: profilo strettamente soggettivo.

Da qui la qualificazione dei motivi come esclusivamente personali e il rigetto del ricorso. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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