Confessione dei coimputati e motivi personali: nessuna estensione dell’impugnazione (Cass. pen. Sez. I n. 33035 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di più persone nello stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati giova agli altri solo se non è fondata su motivi esclusivamente personali, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di taluni coimputati, fondato sulla valutazione delle loro confessioni, costituisce esito di motivi personali e non è pertanto estensibile all’imputato che non ha impugnato. La confessione dei concorrenti, ove valorizzata quale indice della capacità a delinquere ex art. 133 cod. pen., richiamato dall’art. 62-bis cod. pen., attiene a un profilo strettamente soggettivo e non integra un motivo oggettivo comune. Ne deriva che il giudice dell’esecuzione, nel rigettare l’istanza di estensione, non viola la norma né incorre in vizi motivazionali.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore in concorso con altri, ha adito il giudice dell’esecuzione chiedendo l’estensione in proprio favore degli effetti delle impugnazioni proposte da alcuni coimputati concorrenti. Tali coimputati, a seguito di concordato in appello, avevano ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la conseguente riduzione delle pene inflitte.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con ordinanza del 27 febbraio 2026. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione e erronea applicazione dell’art. 587 cod. proc. pen., per avere il giudice qualificato come personali i motivi di gravame dei coimputati, e vizio di motivazione, per non avere il giudice analizzato le ricadute della confessione sulla ricostruzione del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla rubrica dell’art. 587 cod. proc. pen., che al comma 1 subordina l’estensione dell’impugnazione, in caso di concorso di persone nel reato, alla condizione che essa non sia fondata su motivi esclusivamente personali. Il Collegio richiama quindi il principio già affermato in sede di legittimità, secondo cui in appello la concessione delle attenuanti generiche è estensibile all’imputato non impugnante solo se riconosciuta a chi ha proposto l’impugnazione per un motivo oggettivo comune a entrambi (Sez. III n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Rv. 278392-02).
Applicando tale regola, la Corte esclude che il giudice dell’esecuzione sia incorso in inosservanza o errata applicazione della norma o in vizi motivazionali. Dall’ordinanza impugnata, che richiama la sentenza di appello, emerge che l’accoglimento dei motivi in favore di taluni coimputati è dipeso da valutazioni complesse, che hanno tenuto conto anche delle loro confessioni, ritenute idonee a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra effetti della confessione sull’accertamento dei reati e comportamenti confessori in sé. La Corte rileva che il giudice di appello ha valorizzato non gli effetti delle confessioni sulla ricostruzione del fatto, ma proprio i comportamenti confessori tenuti dai coimputati. Si tratta dunque di valutazioni fondate su motivi esclusivamente personali, inerenti ad aspetti della condotta susseguente al reato che l’art. 133 cod. pen., richiamato dall’art. 62-bis cod. pen., assume come indice della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte respinge quindi l’argomento del ricorrente secondo cui la confessione, incidendo sulla ricostruzione dei fatti, avrebbe carattere oggettivo. Nel caso concreto il trattamento sanzionatorio più favorevole è scaturito da un profilo strettamente soggettivo, non da un motivo comune al ricorrente e ai concorrenti beneficiari della riforma. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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